Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31929/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con qualifica di DSGA, collocato in posizione di fuori ruolo e destinato all'estero presso la Circoscrizione Consolare di Stoccarda. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto al ripristino dell'integrale retribuzione, comprensiva della quota variabile dell'indennità di direzione, che gli era stata corrisposta solo per il primo triennio di destinazione all'estero e poi cessata. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile il CCNL 2006-2009 e, in particolare, l'art. 145, riconoscendo al personale collocato fuori ruolo il trattamento economico previsto per gli aspetti generali della retribuzione, inclusa l'indennità di direzione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 77, 88 e 89 del CCNL 2006-2009, in combinato disposto con l'art. 145 del medesimo CCNL e con gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017. Secondo il ricorrente, la quota variabile dell'indennità di direzione non è componente dello stipendio né assegno fisso e continuativo spettante al personale in servizio all'estero, ma emolumento accessorio correlato all'incarico, con importo variabile in base al contenuto dell'incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui gli emolumenti accessori correlati all'incarico, come la quota variabile dell'indennità di direzione, sono estranei allo stipendio e non possono essere qualificati come assegni di carattere fisso e continuativo dovuti al personale collocato fuori ruolo e destinato all'estero ai sensi degli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017. La decisione della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 CCNL 2006-2009

    richiamato dal Ministero nel quadro delle norme sul trattamento economico, ma senza una autonoma specifica esegesi nel provvedimento

  • art. 77 CCNL 2006-2009

    l'indennità di direzione è ricompresa nel trattamento accessorio; la Corte esclude che la quota variabile sia componente fissa e continuativa della retribuzione

  • art. 88 CCNL 2006-2009

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro contrattuale applicabile

  • art. 89 CCNL 2006-2009

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro contrattuale applicabile

  • art. 145 CCNL 2006-2009

    la Corte d'appello lo aveva interpretato come base per riconoscere al personale fuori ruolo il trattamento economico previsto per gli aspetti economico-retributivi generali

  • art. 658 d.lgs. n. 297/1994

    prevede la corresponsione di assegni di carattere fisso e continuativo al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero; la Corte esclude che vi rientri la quota variabile dell'indennità di direzione

  • art. 29 d.lgs. n. 64/2017

    prevede la corresponsione di assegni di carattere fisso e continuativo al personale destinato all'estero; la Corte esclude che vi rientri la quota variabile dell'indennità di direzione

Massime di principio

  • Gli emolumenti accessori correlati all'incarico, quando siano variabili per importo e legati alle concrete caratteristiche dell'ufficio o della prestazione, non possono essere equiparati a stipendio tabellare né a assegni fissi e continuativi.
  • Nella disciplina del personale scolastico collocato fuori ruolo e destinato all'estero, il diritto agli assegni fissi e continuativi non si estende automaticamente alle componenti variabili di indennità aventi funzione compensativa di specifici carichi di lavoro o peculiarità dell'incarico.
  • La qualificazione di una voce retributiva dipende dalla sua funzione e struttura: se la voce è accessoria e collegata all'incarico, la sua eventuale corresponsione non può essere fatta discendere da norme che riguardano solo trattamenti fissi e continuativi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.