Cassazione Civile, Ordinanza n. 31921/2025 del 08/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico psichiatra ha agito per far accertare che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, rinnovato più volte dal 1.1.2016 al 30.6.2019, fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con inquadramento nel profilo di dirigente medico del SSN. Ha dedotto di avere svolto le stesse mansioni del personale medico di ruolo, con inserimento nei turni di servizio, obbligo di presenza quotidiana e timbratura, soggezione alle direttive del responsabile, necessità di autorizzazione per ferie e permessi, obbligo di giustificare le assenze e retribuzione fissa predeterminata. Ha chiesto differenze retributive e TFR ex art. 2126 c.c., oltre al risarcimento del danno per reiterazione del rapporto oltre il limite temporale richiamando l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 32 della l. n. 183 del 2010. Il Tribunale ha accolto le domande e la Corte d'appello ha confermato la qualificazione subordinata, riducendo solo l'importo dovuto per differenze retributive e TFR. La parte datoriale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che mancasse un vero potere gerarchico e che la Corte territoriale avesse in realtà rivalutato la prova trasformando un rapporto autonomo/coordinato in subordinato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione nella condanna al versamento dei contributi, non richiesta in primo né in secondo grado; 3) violazione dell'art. 1, commi 6 e 7, del d.P.C.M. 20.12.1999, deducendo che il TFR dei dipendenti pubblici della sanità debba essere accantonato e liquidato dall'INPS, non evocato in giudizio. La controparte ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, sotto la formale denuncia di violazione di legge, la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali e documentali, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato gli indici della subordinazione e valorizzato lo stabile inserimento del medico nell'organizzazione aziendale e la soggezione all'eterodirezione datoriale. Sul secondo motivo ha affermato che la doglianza era comunque inammissibile perché la condanna concernente i contributi era stata sostanzialmente confermata rispetto alla statuizione di primo grado e, in ogni caso, il ricorrente non aveva dimostrato di avere dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, in violazione anche del principio di autosufficienza. Sul terzo motivo ha rilevato che la censura sul TFR era inammissibile poiché la relativa statuizione era già contenuta nella sentenza di primo grado e non era stata impugnata in appello. Conseguentemente la parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Serve a individuare il lavoro subordinato in presenza di eterodirezione e degli indici del potere gerarchico, organizzativo e disciplinare; non è consentito trasformare in cassazione una critica di fatto in una censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per mascherare una richiesta di rivalutazione del merito o della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il corretto canale per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la censura è stata comunque ritenuta inammissibile.
La nullità per ultrapetizione è configurabile solo se il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda; il vizio non è deducibile in cassazione se non sia stato specificamente devoluto in appello quando già presente nella sentenza di primo grado.
Richiede l'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche quanto alla deduzione di specifici motivi di appello e dei loro contenuti.
Richiamato come base per le pretese economiche connesse allo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato per il danno da reiterazione di contratti a termine o forme contrattuali illegittime nel pubblico impiego.
art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria connessa all'illegittima reiterazione dei rapporti.
art. 1, commi 6 e 7, del d.P.C.M. 20.12.1999
Riguarda l'accantonamento e la liquidazione del TFR da parte dell'INPS per gli enti della PA, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non devoluta in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la subordinazione va accertata in concreto sulla base della soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale; la censura che miri solo a sovvertire l'apprezzamento delle prove è inammissibile in cassazione.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di ultrapetizione deve essere dedotto in modo specifico nei gradi di merito; in cassazione è inammissibile lamentare che la sentenza d'appello abbia riprodotto un vizio già presente nella decisione di primo grado se quel vizio non è stato oggetto di specifico motivo di appello.
- Per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. occorre utilizzare il corretto paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; resta comunque necessaria la specifica allegazione del contenuto devoluto nei gradi precedenti.
- La violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione rende inammissibili le doglianze che presuppongono la dimostrazione di specifiche deduzioni svolte in appello ma non indicate o trascritte nel ricorso.
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