Cassazione Civile, Ordinanza n. 31926/2025 del 08/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione all’esecuzione proposta da un soggetto avverso due intimazioni di pagamento collegate a cartella esattoriale. In appello, la decisione di primo grado è stata riformata e l’opposizione è stata rigettata perché la Corte territoriale ha ritenuto che su una pregressa sentenza, richiamata nel giudizio, fosse già intervenuto giudicato e che, per effetto di ciò, il credito contributivo fosse soggetto a prescrizione decennale non ancora maturata. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato la prescrizione decennale pur in presenza di una cartella esattoriale e che la sentenza richiamata non fosse definitiva né idonea ad interrompere la prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del contenuto dispositivo della decisione richiamata e che i motivi non erano specifici, perché non riassumevano adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti necessari, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze non rispettassero il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché si limitavano a contrapporre una diversa lettura del contenuto della sentenza richiamata dal giudice di merito senza una compiuta trascrizione/riassunto degli elementi rilevanti. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione, osservandosi che, in controversie che investono il merito della pretesa e la prescrizione del credito, il concessionario della riscossione è carente di legittimazione a contraddire ed è coinvolto per mera litis denuntiatio. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con adeguata riassunzione del contenuto degli atti e documenti rilevanti, pena l’inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre un’erronea valutazione del contenuto di un atto o di una sentenza richiamata dal giudice di merito: occorre una critica specifica, autosufficiente e fondata sulla puntuale rappresentazione degli elementi documentali rilevanti.
- Il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone che il ricorrente riassuma in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda il motivo, così da consentire alla Corte la decisione senza dover ricercare autonomamente nel fascicolo.
- Nelle controversie che riguardano esclusivamente il merito della pretesa contributiva e la prescrizione del credito, l’agente della riscossione non è il contraddittore sostanziale, poiché è carente di legittimazione passiva a contestare il merito della pretesa ed è chiamato in causa solo per litis denuntiatio.
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