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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31926/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione all’esecuzione proposta da un soggetto avverso due intimazioni di pagamento collegate a cartella esattoriale. In appello, la decisione di primo grado è stata riformata e l’opposizione è stata rigettata perché la Corte territoriale ha ritenuto che su una pregressa sentenza, richiamata nel giudizio, fosse già intervenuto giudicato e che, per effetto di ciò, il credito contributivo fosse soggetto a prescrizione decennale non ancora maturata. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato la prescrizione decennale pur in presenza di una cartella esattoriale e che la sentenza richiamata non fosse definitiva né idonea ad interrompere la prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del contenuto dispositivo della decisione richiamata e che i motivi non erano specifici, perché non riassumevano adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti necessari, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze non rispettassero il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché si limitavano a contrapporre una diversa lettura del contenuto della sentenza richiamata dal giudice di merito senza una compiuta trascrizione/riassunto degli elementi rilevanti. È stata inoltre disposta la statuizione sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione, osservandosi che, in controversie che investono il merito della pretesa e la prescrizione del credito, il concessionario della riscossione è carente di legittimazione a contraddire ed è coinvolto per mera litis denuntiatio. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con adeguata riassunzione del contenuto degli atti e documenti rilevanti, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre un’erronea valutazione del contenuto di un atto o di una sentenza richiamata dal giudice di merito: occorre una critica specifica, autosufficiente e fondata sulla puntuale rappresentazione degli elementi documentali rilevanti.
  • Il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone che il ricorrente riassuma in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda il motivo, così da consentire alla Corte la decisione senza dover ricercare autonomamente nel fascicolo.
  • Nelle controversie che riguardano esclusivamente il merito della pretesa contributiva e la prescrizione del credito, l’agente della riscossione non è il contraddittore sostanziale, poiché è carente di legittimazione passiva a contestare il merito della pretesa ed è chiamato in causa solo per litis denuntiatio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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