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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31922/2025 del 08/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine e di somministrazione stipulati per lo svolgimento di servizio presso il Ministero dell'Interno. In primo grado era stata accertata l'illegittimità dei contratti, esclusa la conversione del rapporto e riconosciuto un risarcimento ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010; in sede di rinvio, però, la Corte d'appello ha rigettato anche la pretesa risarcitoria, valorizzando l'intervenuta stabilizzazione della lavoratrice come fatto idoneo a cancellare l'illecito, perché il bene della vita perseguito sarebbe stato comunque conseguito. La ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: violazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c. e dell'art. 143 disp. att. c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto fissato dalla Cassazione; violazione di legge per identico motivo; violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto un'eccezione di giudicato ritenuta inammissibile perché proposta solo in rinvio; vizio motivazionale sulla ritenuta ammissibilità di nuove allegazioni e documenti in rinvio; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità delle deduzioni e prove sulla stabilizzazione e sull'eccezione di giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, nel giudizio di rinvio e comunque nel giudizio di legittimità, l'eccezione della controparte relativa alla sopravvenuta stabilizzazione, perché comportava nuovi accertamenti di fatto non consentiti in cassazione e non poteva essere provata con produzioni documentali fuori dai casi dell'art. 372, comma 1, c.p.c. Ha inoltre osservato che la stabilizzazione non produce automaticamente effetti estintivi o satisfattivi sul diritto al risarcimento, essendo necessaria una verifica in fatto circa il nesso causale tra stabilizzazione e abuso di contratti a termine e circa la sua eventuale natura di misura alternativa satisfattiva del danno comunitario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio opera il vincolo derivante dalla cassazione, con i limiti propri delle deduzioni consentite in tale fase.

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della doverosità di conformazione del giudice di rinvio al principio di diritto.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione al giudicato, ma la censura è stata accolta sul presupposto dell'inammissibilità dell'eccezione nuova in rinvio.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, una volta accertata l'illegittimità dei contratti, restava solo da quantificare il risarcimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità delle deduzioni e della prova della stabilizzazione.

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    Le produzioni documentali in cassazione sono ammissibili solo nei casi tassativamente previsti dalla norma.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Base del risarcimento del danno riconosciuto in primo grado per l'illegittima reiterazione di contratti a termine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non è consentito introdurre un'eccezione nuova che implichi accertamenti di fatto estranei al perimetro del giudizio di legittimità e del vincolo di rinvio.
  • I fatti sopravvenuti non possono essere dedotti in cassazione come fondamento di un'eccezione che richieda nuove verifiche fattuali, né possono essere provati con documenti prodotti fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c.
  • La stabilizzazione del lavoratore non determina, di per sé, la cancellazione dell'illecito né l'automatica estinzione del diritto al risarcimento; occorre verificare in concreto se essa sia causalmente connessa all'abuso e se costituisca una misura satisfattiva alternativa.
  • L'efficacia riparatoria della stabilizzazione va accertata in concreto e non può essere affermata in via automatica o astratta.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione questioni già definite se non nei limiti consentiti dal rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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