Cassazione Civile, Ordinanza n. 31920/2025 del 08/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente ATA a tempo indeterminato che chiedeva il riconoscimento della prima posizione economica prevista per il personale amministrativo del comparto scuola e, conseguentemente, il pagamento delle differenze retributive maturate, oltre a un successivo emolumento una tantum previsto dalla contrattazione collettiva per chi avesse già beneficiato di quella posizione economica in determinate annualità. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo decisiva la mancata utile collocazione in graduatoria della lavoratrice. La Corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda solo in parte, riconoscendo il diritto alla posizione economica dal 23.3.2018, con condanna del Ministero al pagamento dei ratei maturati, ma limitando la condanna per prescrizione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 50 del CCNL scuola 2006-2009 e delle norme/accordi collegati, sostenendo che la frequenza del corso di formazione non fosse sufficiente e che servisse anche l'utile collocazione in graduatoria, oltre alla disponibilità delle posizioni e delle risorse; (2) violazione dell'art. 47 del CCNL e dell'Accordo nazionale del 20 ottobre 2008, deducendo che i titolari di incarichi ex art. 47 non potessero accedere alla progressione; (3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata utile collocazione della dipendente nella graduatoria dei vincitori. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, affermando che il solo superamento del corso non basta e che occorre anche l'utile collocazione in graduatoria e il rispetto della contrattazione integrativa cui la disciplina nazionale rinvia; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché estraneo al decisum e non specifico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso del Ministero, dichiarando inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui, per ottenere la prima posizione economica ATA, non è sufficiente il superamento del corso di formazione, ma occorrono anche l'utile collocazione in graduatoria, il rispetto della contrattazione integrativa e la verifica delle condizioni economico-organizzative previste dalla disciplina collettiva. La causa è stata rinviata anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre osservato, in via di completezza, che l'emolumento una tantum del CCNL 2014 spetta solo a chi fosse già destinatario, negli anni scolastici indicati, della posizione economica disciplinata dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è stato dedotto con riguardo alla disciplina collettiva nazionale; per la contrattazione integrativa la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché la violazione di legge non può investire direttamente accordi integrativi non negoziati dall'ARAN, ma solo i canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha valorizzato congiuntamente al primo motivo perché la circostanza della mancata utile collocazione in graduatoria era decisiva rispetto alla corretta applicazione dell'art. 50 CCNL.
Richiamato per affermare l'onere di specificità del ricorso: gli accordi integrativi non erano stati localizzati né trascritti per stralcio, con conseguente inammissibilità delle doglianze relative.
art. 47 c.c.n.l. 2006-2009
Richiamato dal Ministero per sostenere l'incompatibilità tra incarichi ex art. 47 e progressione economica ex art. 50; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente al decisum e non specificamente dedotta nel merito.
art. 48 c.c.n.l. 2006-2009
È richiamato quale norma procedurale cui rinvia l'art. 50 per la formazione delle graduatorie e l'attuazione delle procedure di attribuzione delle posizioni economiche, con rilevanza del sistema integrato nazionale/integrativo.
art. 50 c.c.n.l. scuola 29.11.2007
La Corte lo interpreta nel senso che la prima posizione economica ATA richiede non solo l'esito favorevole del corso di formazione, ma anche l'utile collocazione in graduatoria, l'assegnazione progressiva entro le posizioni disponibili e il rispetto della contrattazione integrativa e delle risorse stanziate.
art. 62 c.c.n.l. 2007
Richiamato come fonte del rinvio e del finanziamento delle procedure e delle posizioni economiche, con effetti sulla disponibilità delle risorse per l'attribuzione del beneficio.
Norma di base che ha introdotto l'emolumento una tantum per il personale ATA, successivamente recepito nella contrattazione collettiva del 2014.
art. 1 c.c.n.l. 7 agosto 2014
Richiamato insieme all'art. 2 del medesimo CCNL quale fonte della disciplina dell'una tantum per il periodo del blocco stipendiale.
art. 2 c.c.n.l. 7 agosto 2014
La Corte afferma che l'una tantum spetta solo al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, delle posizioni economiche della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 nelle annualità indicate; il godimento della posizione economica è presupposto necessario del beneficio.
d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
Richiamato come contesto del blocco stipendiale che ha preceduto l'introduzione dell'emolumento una tantum.
c.c.n.l. 25 luglio 2008
È considerato la sequenza contrattuale che ha riformulato l'art. 50 e definito le condizioni per la prima e seconda posizione economica ATA, con rinvio alla contrattazione integrativa.
Massime di principio
- Per l'attribuzione di una posizione economica nel pubblico impiego contrattualizzato, il superamento del corso di formazione non è di per sé sufficiente se la disciplina collettiva prevede anche un'utile collocazione in graduatoria, un numero di ammessi superiore alle posizioni disponibili e un collegamento con le risorse stanziate.
- Quando la norma collettiva nazionale rinvia espressamente alla contrattazione integrativa per l'attuazione delle procedure, il giudice deve verificare anche il rispetto di tale livello negoziale; la sola disciplina nazionale non consente di affermare automaticamente il diritto al beneficio.
- Nel ricorso per cassazione le censure riferite alla contrattazione integrativa devono rispettare il principio di specificità: il testo dell'accordo deve essere localizzato e riportato almeno per stralcio, e la violazione di legge non può essere dedotta come se si trattasse di fonte nazionale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se introduce una questione non affrontata nella sentenza impugnata e non dimostrata come già devoluta nel giudizio di merito.
- L'emolumento una tantum previsto per il personale ATA in epoca di blocco stipendiale presuppone il precedente riconoscimento, ai soli effetti giuridici, della posizione economica cui la disciplina speciale collega il beneficio.
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