Sentenza del 03/11/2020 n. 24292 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento relativi all'anno 1994: l'Amministrazione aveva ricalcolato il reddito della società e dei soci sulla base di indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, imputando a imponibile operazioni risultanti dai conti intestati ai soci e ai loro familiari. I ricorrenti deducevano plurime censure processuali e di merito: illegittimità delle modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni bancarie (richiamando garanzie del codice di procedura penale), illegittimità dell'utilizzo presuntivo dei movimenti bancari per ricollegarli al reddito societario, mancata valutazione e omessa motivazione sulla documentazione contabile e fatture prodotte a giustificazione delle operazioni contestate, violazione del principio di non contestazione e inadeguatezza dell'istruttoria sulla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi relativi alla illegittimità dell'acquisizione e utilizzazione delle informazioni bancarie (affermando che, ai fini fiscali, la documentazione bancaria acquisita anche nell'ambito di indagini penali è utilizzabile senza le garanzie degli artt. 64 e 350 c.p.p.) e ha confermato la legittimità dell'utilizzo presuntivo dei conti intestati a soci e familiari nei confronti di società a ristretta base familiare. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi quarto e quinto (omessa o insufficiente motivazione dell'appello) ritenendo che la Commissione regionale non avesse adeguatamente analizzato e valutato la documentazione contabile e le giustificazioni analitiche prodotte dai contribuenti per molte operazioni bancarie; perciò ha cassato la sentenza limitatamente a tali profili e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a una valutazione analitica delle prove documentali e ricalcoli l'imponibile alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, decidendo anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
Autorizza l'Amministrazione finanziaria a utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari per la ricostruzione del reddito; determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica e non generica per ogni movimentazione bancara contestata.
Norme sulle garanzie difensive e sulla acquisizione delle sommarie informazioni nel processo penale; la Corte ha precisato che, ai fini fiscali, la utilizzabilità della documentazione bancaria non richiede il rispetto di tali garanzie penali.
Fondamento delle doglianze per cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 relativi a violazioni di diritto e vizi di motivazione, accogliendo quelli che evidenziavano omissioni nella valutazione analitica delle prove.
Regola l'onere della prova; richiamato per affermare che, dopo l'esibizione degli elementi bancari, è il contribuente che deve provare analiticamente l'estraneità delle operazioni all'attività imponibile.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Analoghe regole in materia di IVA: consente rettifiche su basi presuntive usando dati relativi a conti correnti, confermando la possibilità di utilizzare movimentazioni anche se cointestate a terzi.
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5
Richiamata ma non decisiva; riguarda criteri di determinazione del reddito imponibile e l'uso di presunzioni in sede di accertamento.
Norme sul procedimento e sul principio dispositivo; la Corte ha ritenuto che la Commissione d'appello abbia effettivamente affrontato l'eccezione di mancata contestazione delle prove, spiegandone il valore probatorio.
Massime di principio
- Le risultanze bancarie acquisite dall'Amministrazione, anche nell'ambito di indagini penali, sono utilizzabili in sede fiscale e non sono condizionate dall'osservanza delle garanzie previste per l'acquisizione di sommarie informazioni nel processo penale.
- Nei casi di società a ristretta base familiare l'Ufficio può riferire alle società le movimentazioni dei conti intestati ai soci o ai loro familiari: sussiste una presunzione di sovrapposizione degli interessi personali e societari, salvo che il contribuente provi analiticamente l'estraneità di ciascuna operazione.
- L'acquisizione delle movimentazioni bancarie determina un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire una prova specifica e analitica per ogni versamento o prelievo che intenda escludere dall'imponibile; prove generiche o affermazioni non documentate sono insufficienti.
- La mancata contestazione formale di documenti da parte dell'Ufficio non attribuisce automaticamente a tali documenti valore probatorio decisivo: il giudice deve comunque valutare se i documenti, di per sé, provano i fatti che intendono dimostrare.
- Se il giudice di merito non esamina in modo analitico e motivato le giustificazioni documentali fornite dal contribuente per singole operazioni bancarie, la decisione può essere cassata e il procedimento rimandato per una nuova valutazione nel rispetto dei principi di analiticità e motivazione.
- In situazioni analoghe occorre che il contribuente allegi e renda autosufficienti le prove (fatture, registrazioni contabili, contratti ecc.) con richiami puntuali alle singole movimentazioni bancarie per permettere una valutazione analitica del nesso tra banca e contabilità.
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