Sentenza del 03/11/2020 n. 3317 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Cessione d'azienda a titolo oneroso - Contratto non scritto - Registrazione d'ufficio - Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti non avevano provveduto a registrare un contratto verbale di trasferimento d'azienda a titolo oneroso. La questione era se il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 131/86, ai fini della registrazione d'ufficio, fosse già decorso. Mancando prova diretta del trasferimento, occorreva stabilire il momento in cui l'Ufficio è venuto a conoscenza dell'operazione, circostanza rilevante per il computo del termine di decadenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il termine quinquennale decorre dal momento in cui l'Ufficio viene a conoscenza del trasferimento; tale momento può essere individuato nella restituzione del questionario da parte del soggetto acquirente, quando in esso viene indicato il momento di stipulazione del contratto verbale. Di conseguenza la registrazione d'ufficio disposta dall'Ufficio è considerata tempestiva laddove sia intervenuta entro cinque anni dalla data in cui l'Ufficio ha avuto conoscenza tramite il questionario.
Norme richiamate
d.P.R. 131/86, art. 76
L'art. 76 fissa il termine quinquennale per la registrazione d'ufficio; la sentenza interpreta il dies a quo del termine come il momento in cui l'Amministrazione acquista conoscenza dell'atto non registrato.
C.T.C. 3564/1992
Precedente giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui la decorrenza del termine quinquennale per la registrazione d'ufficio può essere fatta partire dalla conoscenza, da parte dell'Ufficio, dell'esistenza del trasferimento anche in assenza di atto scritto.
Massime di principio
- Per contratti di trasferimento d'azienda verbali non registrati, la decadenza quinquennale per la registrazione d'ufficio inizia quando l'Ufficio finanziario viene a conoscenza del trasferimento, non necessariamente dalla data dell'atto sostanziale.
- La restituzione di questionari, dichiarazioni del compratore o altre comunicazioni all'Amministrazione che indicano la data del trasferimento costituiscono prova dell'acquisizione della conoscenza da parte dell'Ufficio e fanno decorrere il termine quinquennale.
- Il contribuente che intende evitare la registrazione d'ufficio dovrebbe provvedere a registrare volontariamente l'atto o, se ciò non è possibile, valutare con attenzione le informazioni fornite all'Ufficio, poiché tali comunicazioni possono far partire il termine di decadenza.
- L'Amministrazione deve dimostrare la data in cui è venuta effettivamente a conoscenza del trasferimento; in mancanza di prova, la registrazione d'ufficio potrebbe essere impugnata per decorrenza del termine.
- In situazioni simili è utile conservare e produrre ogni documento (questionari, comunicazioni, corrispondenza) che attesti la data in cui l'Ufficio è stato informato, per contestare o difendere la tempestività dell'atto impositivo.
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