Sentenza del 03/11/2020 n. 659 - Comm. Trib. Prov. Torino
IVA - Detraibilità dell'imposta - Effettiva inerenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione sulla detraibilità dell'IVA relativa ad acquisti e operazioni riconducibili a un progetto imprenditoriale di carattere preparatorio poi abbandonato; l'Amministrazione negava la detrazione/rimborso per presunta mancanza di effettiva inerenza e per possibile atteggiamento abusivo del contribuente.
La decisione
Il giudice ha accolto il principio che la detraibilità dell'IVA si valuta in base all'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali e comprende anche le attività preparatorie. Ha pertanto riconosciuto il diritto al rimborso IVA anche se il progetto è stato successivamente abbandonato per volontà del contribuente, purché non sussistano abuso o frode. La sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.23994/2018; Ord. n.9220/2019) a sostegno del principio.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA) - art. 19
L'art. 19 riconosce il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti se gli stessi sono inerenti all'attività imponibile; la sentenza interpreta tale inerentezza in senso funzionale e anche rispetto ad attività preparatorie.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione
Cass. n. 23994/2018; Ord. n. 9220/2019
La giurisprudenza richiamata conferma che la detraibilità può sussistere anche per spese preparatorie e che l'abbandono del progetto non esclude automaticamente il diritto alla detrazione/rimborso se non emergono condotte abusive o fraudolente.
Massime di principio
- La detraibilità IVA si valuta sulla base dell'effettiva inerenza dell'operazione all'attività d'impresa: non è sufficiente la mera potenzialità o genericità dell'utilizzo.
- Anche le spese di carattere preparatorio possono dare diritto alla detrazione, purché sia dimostrabile il nesso funzionale con l'attività imprenditoriale.
- L'abbandono successivo di un progetto non priva automaticamente del diritto alla detrazione o al rimborso IVA: rileva la buona fede e l'assenza di abuso o frode al momento dell'effettuazione delle spese.
- Sull'onere della prova: il contribuente deve documentare la natura e la finalità imprenditoriale delle spese; l'Amministrazione può invece contestare quando vi siano indizi di uso extra-aziendale o di condotte elusive.
- Raccomandazione pratica: conservare documentazione probatoria (piani, preventivi, contratti, corrispondenza, delibere aziendali, contabilità) che dimostri la finalità imprenditoriale delle spese anche se il progetto poi non si realizza.
- In caso di diniego dell'Amministrazione è possibile proporre istanza di rimborso e, se necessario, ricorso al giudice tributario richiamando i principi di efficace inerenza e buona fede sanciti dalla giurisprudenza.
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