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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Imposta di registro - comunioni ereditarie - divisioni - parte eccedente rispetto a quella spettante - vendita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'applicazione dell'imposta di registro in occasione della divisione ereditaria: al condividente/erede era stata assegnata una quota di beni di valore complessivo superiore alla sua quota ereditaria teorica sulla massa comune; l'Amministrazione ha qualificato la parte eccedente come una vendita tra coeredi soggetta a imposta di registro, mentre il ricorrente ha contestato tale qualificazione e l'imposizione fiscale

La decisione

La Corte ha ritenuto che, nelle comunioni ereditarie, la divisione che assegna a un condividente beni per un valore eccedente rispetto alla sua quota è da considerare vendita limitatamente alla parte eccedente. Ne consegue che solo la differenza tra quanto ricevuto e la quota spettante costituisce fatto imponibile ai fini dell'imposta di registro e su tale eccedenza è dovuta l'imposta secondo le regole ordinarie applicabili alle cessioni a titolo oneroso

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro)

    La normativa sul registro è interpretata nel senso che la fattispecie imponibile si realizza quando, nel corso della divisione ereditaria, interviene un atto che trasferisce a titolo oneroso una parte patrimoniale (la eccedenza) tra coeredi; perciò l'imposta si applica limitatamente alla porzione destinabile a compravendita

  • Codice Civile (norme sulla comunione ereditaria e sulla divisione)

    Le regole civili sulla comunione e sulla divisione definiscono le quote spettanti ai coeredi e la possibilità di attribuire beni in natura; la qualificazione tributaria distingue l'assegnazione in esecuzione di diritti di comunione dalla cessione onerosa della parte eccedente

Massime di principio

  • Nelle divisioni ereditarie occorre confrontare il valore dei beni attribuiti a ciascun coerede con la quota ereditaria spettante; l'eventuale eccedenza rispetto alla quota teorica è fiscalmente assimilabile a una vendita e soggetta a imposta di registro
  • L'imposta di registro è dovuta solo sulla parte eccedente e non sull'intero atto di divisione, salvo che non emergano ulteriori elementi di onerositá relativi all'intera operazione
  • La base imponibile della quota eccedente va determinata secondo il valore attribuito ai beni (o il valore di mercato se rilevante) e, se vi è corresponsione di somme tra coeredi a titolo di conguaglio, queste vanno considerate nel calcolo dell'eventuale eccedenza
  • Per ridurre il rischio di contenzioso, è consigliabile documentare la determinazione dei valori (perizia) e gli eventuali conguagli in denaro nonché predisporre l'atto con modalità chiare circa la natura delle attribuzioni (se in adempimento di quote o come cessione onerosa)
  • Se la parte eccedente è compensata con pagamenti o con attribuzioni corrispettive, tali elementi devono essere considerati nella valutazione dell'imponibilità; accordi interni tra coeredi possono non eliminare l'obbligo fiscale se sussiste una manifestazione di trasferimento oneroso

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