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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Solidarietà imposta registro atti giudiziari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'interveniente adesivo dipendente non è tenuto al pagamento in solido dell'imposta di registro richiesta per atti relativi a altro giudizio, poiché non è parte del rapporto sostanziale tributario sottostante quegli atti né ha dato origine all'obbligazione fiscale; la richiesta di pagamento nei suoi confronti è stata respinta/annullata nei limiti della domanda.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'interveniente adesivo dipendente è stato chiamato a pagare in solido l'imposta di registro relativa ad atti giudiziari relativi a diverso giudizio; ha dedotto di non essere obbligato perché la sua partecipazione è meramente adesiva e dipendente dall'altrui domanda, senza autonomo rapporto con gli atti per i quali si richiede l'imposta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (norme sull'imposta di registro)

    La norma disciplina l'imposta di registro e i presupposti della tassazione degli atti; è interpretata nel senso che l'obbligazione tributaria richiede un collegamento soggettivo e oggettivo con l'atto e non si estende automaticamente a chi interviene solo in adesione dipendente a diverso giudizio.

  • Codice di procedura civile (discipline sull'intervento adesivo)

    Le norme sull'intervento adesivo distinguono l'intervento dipendente (che non introduce una autonoma domanda) dall'intervento autonomo; tale carattere influenza la valutazione della rilevanza fiscale dell'intervento rispetto ad atti di altro giudizio.

  • Principi generali di responsabilità solidale (diritto tributario/civile)

    La solidarietà passiva presuppone un titolo che la legittimi (es. la qualifica di coobbligato nello stesso rapporto tributario); non può essere estesa a soggetti estranei al rapporto impositivo senza specifica previsione normativa o fatto produttivo che giustifichi l'estensione.

Massime di principio

  • L'intervento adesivo dipendente, essendo privo di autonoma posizione sostanziale rispetto alla domanda principale, in linea generale non determina di per sé responsabilità solidale per imposte relative ad atti collegati ad altri giudizi.
  • Perché un soggetto sia ritenuto obbligato in solido rispetto all'imposta di registro è necessario che risulti un collegamento diretto e oggettivo con l'atto imponibile (es. essere parte dell'atto o averne richiesto o beneficiato direttamente).
  • Se l'Amministrazione finanziaria notifica una richiesta di pagamento ad un interveniente adesivo, questo deve preliminarmente dimostrare la natura dipendente della propria adesione e l'assenza di partecipazione al rapporto tributario relativo all'atto.
  • Va distinto l'intervento adesivo dipendente dall'intervento autonomo o dall'adesione che comporta un'effettiva autonoma instaurazione del rapporto: solo in quest'ultimo caso possono emergere effetti fiscali analoghi a quelli delle parti originarie.
  • In presenza di contestazione dell'avviso di pagamento è opportuno documentare (atti processuali, istanze, ruoli processuali) la qualità di interveniente adesivo dipendente e proporre ricorso/istanza di autotutela contro l'ingiunzione tributaria.
  • Eventuali eccezioni possono sussistere se il soggetto interveniente ha compiuto atti materiale/giuridici che hanno determinato l'insorgere dell'obbligo tributario o se la legge espressamente prevede solidarietà anche per gli intervenienti; occorre verificare il singolo caso e la normativa applicabile.

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