Sentenza del 03/11/2020 n. 657 - Comm. Trib. Prov. Torino
Società in liquidazione - Ammissibilità rimborso IVA - Effettiva inerenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IVA (credito IVA) sostenuta in relazione ad operazioni e spese inerenti all'attività di sviluppo di brevetti/know-how. L'Amministrazione aveva negato il rimborso, contestando la sussistenza dell'inerenza o la natura delle operazioni allorché la società era in liquidazione e non svolgeva più operazioni attive. Nel piano di riparto il liquidatore aveva previsto che eventuali proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immateriale sarebbero stati destinati al pagamento dei debiti insoddisfatti e solo l'eventuale eccedenza ai soci; tale circostanza non era stata considerata come una cessione/assegnazione del know-how dalla parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il giudice ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA: ha ritenuto che l'inerenza delle operazioni alle finalità imprenditoriali sussisteva anche in assenza di operazioni attive e nonostante la cessazione dell'attività. La previsione del liquidatore circa la destinazione dei proventi a favore dei creditori e solo successivamente ai soci non è stata interpretata come una cessione/assegnazione idonea a precludere il rimborso. La sentenza richiama altresì precedenti della Corte di Cassazione (sent. n. 23994/2018; ord. n. 9220/2019) con orientamento coerente.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972
La normativa IVA richiede che il rimborso/deduzione dell'IVA sia collegato all'inerenza dell'operazione alle finalità dell'impresa; la sentenza interpreta questa nozione in maniera dinamica riconoscendo l'inerenza anche in assenza di operazioni correnti o in fase di cessazione dell'attività, quando le spese e gli asset sono riconducibili all'attività imprenditoriale.
art. 2447 c.c.
Norma del codice civile relativa a vicende societarie/liquidazione. È richiamata quale quadro civilistico che regola la riduzione del capitale e la liquidazione; la sentenza osserva che gli atti e le previsioni del liquidatore (destinazione dei proventi ai creditori) non implicano automaticamente una diversa qualificazione fiscale della realizzazione del patrimonio immateriale.
Corte di Cassazione, sent. n. 23994/2018
Precedente giurisprudenziale che conferma il principio per cui l'inerenza va valutata in relazione al nesso funzionale con l'attività d'impresa e che la cessazione o l'assenza di operazioni attive non esclude di per sé il diritto a benefici fiscali come il rimborso IVA.
Corte di Cassazione, ord. n. 9220/2019
Ordinanza che viene richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui le vicende liquidatorie e la destinazione dei proventi non comportano automaticamente la perdita della natura imprenditoriale degli asset ai fini dell'IVA.
Massime di principio
- L'inerenza ai fini IVA si valuta sul nesso funzionale tra spese/beni e l'attività imprenditoriale complessiva, non sulla presenza di operazioni correnti: anche una società in liquidazione può avere diritto al rimborso se le spese/beni sono riconducibili all'attività svolta.
- La mera cessazione dell'attività o l'assenza di operazioni attive non costituisce di per sé motivo per negare il rimborso dell'IVA; occorre valutare la finalità e l'utilizzo (o la destinazione) degli asset sviluppati.
- La previsione nel piano di liquidazione che i proventi siano destinati in via prioritaria al pagamento dei debiti non equivale automaticamente a una 'cessione' o a una riqualificazione fiscale dell'operazione che impedisca il rimborso: rileva la sostanza economica e il nesso con l'attività d'impresa.
- È importante documentare in modo chiaro la relazione tra costi sostenuti e le finalità imprenditoriali (es. sviluppo brevetti, ricerca): documentazione, piano di liquidazione, perizie e fatture aiutano a dimostrare l'inerenza.
- In situazioni analoghe, valutare sempre i precedenti giurisprudenziali (es. Cass. 23994/2018) e predisporre memorie/atti che spieghino la natura e la destinazione degli asset per sostenere la richiesta di rimborso IVA.
- Attenzione a fatti che possano configurare una reale cessione/trasferimento dell'attività o del know-how: se l'operazione assume natura di cessione d'azienda o trasferimento organizzato di mezzi produttivi, potrebbero intervenire regole diverse dal punto di vista IVA.
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