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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 657 - Comm. Trib. Prov. Torino

Società in liquidazione - Ammissibilità rimborso IVA - Effettiva inerenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell'IVA (credito IVA) sostenuta in relazione ad operazioni e spese inerenti all'attività di sviluppo di brevetti/know-how. L'Amministrazione aveva negato il rimborso, contestando la sussistenza dell'inerenza o la natura delle operazioni allorché la società era in liquidazione e non svolgeva più operazioni attive. Nel piano di riparto il liquidatore aveva previsto che eventuali proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immateriale sarebbero stati destinati al pagamento dei debiti insoddisfatti e solo l'eventuale eccedenza ai soci; tale circostanza non era stata considerata come una cessione/assegnazione del know-how dalla parte dell'Amministrazione.

La decisione

Il giudice ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA: ha ritenuto che l'inerenza delle operazioni alle finalità imprenditoriali sussisteva anche in assenza di operazioni attive e nonostante la cessazione dell'attività. La previsione del liquidatore circa la destinazione dei proventi a favore dei creditori e solo successivamente ai soci non è stata interpretata come una cessione/assegnazione idonea a precludere il rimborso. La sentenza richiama altresì precedenti della Corte di Cassazione (sent. n. 23994/2018; ord. n. 9220/2019) con orientamento coerente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972

    La normativa IVA richiede che il rimborso/deduzione dell'IVA sia collegato all'inerenza dell'operazione alle finalità dell'impresa; la sentenza interpreta questa nozione in maniera dinamica riconoscendo l'inerenza anche in assenza di operazioni correnti o in fase di cessazione dell'attività, quando le spese e gli asset sono riconducibili all'attività imprenditoriale.

  • art. 2447 c.c.

    Norma del codice civile relativa a vicende societarie/liquidazione. È richiamata quale quadro civilistico che regola la riduzione del capitale e la liquidazione; la sentenza osserva che gli atti e le previsioni del liquidatore (destinazione dei proventi ai creditori) non implicano automaticamente una diversa qualificazione fiscale della realizzazione del patrimonio immateriale.

  • Corte di Cassazione, sent. n. 23994/2018

    Precedente giurisprudenziale che conferma il principio per cui l'inerenza va valutata in relazione al nesso funzionale con l'attività d'impresa e che la cessazione o l'assenza di operazioni attive non esclude di per sé il diritto a benefici fiscali come il rimborso IVA.

  • Corte di Cassazione, ord. n. 9220/2019

    Ordinanza che viene richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui le vicende liquidatorie e la destinazione dei proventi non comportano automaticamente la perdita della natura imprenditoriale degli asset ai fini dell'IVA.

Massime di principio

  • L'inerenza ai fini IVA si valuta sul nesso funzionale tra spese/beni e l'attività imprenditoriale complessiva, non sulla presenza di operazioni correnti: anche una società in liquidazione può avere diritto al rimborso se le spese/beni sono riconducibili all'attività svolta.
  • La mera cessazione dell'attività o l'assenza di operazioni attive non costituisce di per sé motivo per negare il rimborso dell'IVA; occorre valutare la finalità e l'utilizzo (o la destinazione) degli asset sviluppati.
  • La previsione nel piano di liquidazione che i proventi siano destinati in via prioritaria al pagamento dei debiti non equivale automaticamente a una 'cessione' o a una riqualificazione fiscale dell'operazione che impedisca il rimborso: rileva la sostanza economica e il nesso con l'attività d'impresa.
  • È importante documentare in modo chiaro la relazione tra costi sostenuti e le finalità imprenditoriali (es. sviluppo brevetti, ricerca): documentazione, piano di liquidazione, perizie e fatture aiutano a dimostrare l'inerenza.
  • In situazioni analoghe, valutare sempre i precedenti giurisprudenziali (es. Cass. 23994/2018) e predisporre memorie/atti che spieghino la natura e la destinazione degli asset per sostenere la richiesta di rimborso IVA.
  • Attenzione a fatti che possano configurare una reale cessione/trasferimento dell'attività o del know-how: se l'operazione assume natura di cessione d'azienda o trasferimento organizzato di mezzi produttivi, potrebbero intervenire regole diverse dal punto di vista IVA.

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