Sentenza del 03/11/2020 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di Accertamento - Notifica per relationem - Legittimità - Illegittimità dell'istruttoria e violazioni allo Statuto del Contribuente - Non sussistono - Abuso del diritto per operazioni oggettivamente inesistenti - Mancata veridicità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica per relationem è stata ritenuta legittima. Non sono emerse illegittimità dell'istruttoria né violazioni dello Statuto del Contribuente. Le operazioni contestate sono state qualificate come oggettivamente inesistenti per mancata veridicità; l'Ufficio ha assolto l'onere di indicare elementi indiziari a sostegno della fittizietà e l'accertamento è stato confermato (respinto il ricorso del contribuente).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento notificato per relationem senza allegazione di alcuni atti indicati; contestazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimento di detrazione IVA e deduzione di costi; presunte violazioni di istruttoria e dello Statuto del Contribuente.
Norme richiamate
Richiama il principio di inerenza delle spese; in mancanza di dimostrazione dell'inerenza da parte del contribuente l'Amministrazione può disconoscere costi e detrazioni.
Le contestazioni procedurali mosse dal contribuente non sono risultate fondate: la notifica e l'istruttoria rispettano i principi stabiliti dallo Statuto.
Giurisprudenza Corte di Cassazione e Corte di Giustizia UE (citate)
Cass. n.15741/2012; n.27718/2013; n.20059/2014; n.9363/2015; Cass. n.6865/2019; n.17619/2018; n.5406/2016; n.18118/2016; n.28683/2015; n.428/2015; n.12802/2011; n.15228/2001; Cass. 9340/2020; CJEU C-439/04; C-255/02; C-80/11
Consolidato orientamento secondo cui: se l'Ufficio ritiene che una fattura attesti operazioni oggettivamente inesistenti deve provare la fittizietà con elementi anche indiziari; successivamente l'onere probatorio grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, ma la prova non può limitarsi alla esibizione di fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento, poiché tali elementi sono facilmente falsificabili.
Massime di principio
- La notifica per relationem è valida se l'atto impugnato è individuato e la documentazione evocata nell'atto consente al contribuente di conoscere il contenuto dell'accertamento.
- Quando l'Amministrazione sospetta operazioni oggettivamente inesistenti l'onere di prova iniziale è dell'Ufficio: deve indicare elementi e indizi concreti che dimostrino la fittizietà delle operazioni.
- Dopo la prova indiziaria dell'Ufficio il contribuente deve provare l'effettiva esecuzione delle operazioni; la semplice esibizione di fatture, libri contabili o pagamenti non è normalmente sufficiente perché tali documenti possono essere falsificati.
- La mancata dimostrazione dell'inerenza delle spese consente all'Amministrazione di disconoscere costi e detrazioni, salvo che il contribuente fornisca elementi probatori adeguati a dimostrare la realtà delle operazioni.
- Le strategie imprenditoriali e le scelte gestionali sono in linea di principio insindacabili, ma non tutelano operazioni oggettivamente inesistenti o la compiuta simulazione documentale; in tali casi si configura abuso del diritto e il potere accertativo dell'Amministrazione prevale.
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