Cassazione Civile, Ordinanza n. 32498/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a intimazione di pagamento notificata per la riscossione di premi e contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti, fondata su una serie di avvisi di addebito e cartelle di pagamento. La società debitrice ha impugnato il rigetto dell’opposizione in appello e ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto la prescrizione del credito azionato, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito efficacia interruttiva alla domanda di rateizzazione presentata nel 2015; 2) ha denunciato la nullità delle notifiche effettuate via PEC da un indirizzo non censito nei pubblici registri; 3) ha contestato la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento eseguite in formato PDF anziché .p7m, invocando la disciplina della notifica telematica e della validità informatica dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza di merito si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma sulla prescrizione e la ricorrente aveva censurato solo una delle due, senza attaccare l’altra, relativa all’efficacia interruttiva della successiva intimazione di pagamento del 2018. Quanto al secondo motivo, lo ha respinto, affermando che la notificazione via PEC da indirizzo non risultante nei pubblici elenchi non è di per sé nulla se il destinatario non indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Quanto al terzo motivo, lo ha respinto richiamando il principio secondo cui la cartella notificata via PEC in formato PDF è valida anche senza formato .p7m, essendo la trasmissione PEC idonea a garantire la riferibilità dell’atto al mittente, salvo specifiche contestazioni. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti periodici azionati; la Corte non entra nel merito della regola per il primo motivo, perché lo dichiara inammissibile per difetto di censura di una ratio autonoma
art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994
la più stringente regola sulle notifiche digitali è riferita alle notifiche eseguite dagli avvocati; la nullità non è ravvisabile se la notifica ha consentito una piena difesa e non vi è incertezza su provenienza e oggetto
può essere utilizzato, nei confronti della pubblica amministrazione, per individuare l’indirizzo PEC rilevante ai fini della notificazione
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione della cartella esattoriale via PEC; la Corte conferma la validità della notifica telematica nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità
artt. 21, 23 e 24 d.lgs. n. 82/2005
invocati per contestare la forma del documento notificato; la Corte ritiene invece sufficiente il formato PDF nella notifica via PEC, in assenza di specifiche contestazioni
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza della notifica; la Corte esclude il vizio in mancanza di un concreto pregiudizio difensivo
norma applicata per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il deposito dell’ordinanza al termine della camera di consiglio
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non censura tutte le rationes, poiché l’eventuale accoglimento di una doglianza non potrebbe comunque travolgere la decisione.
- La notifica a mezzo PEC non è nulla solo perché l’indirizzo del mittente non risulti nei pubblici registri, se l’atto è comunque chiaramente riferibile al soggetto da cui proviene e il destinatario non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nella notificazione telematica degli atti di riscossione, il formato PDF è idoneo a garantire la validità della notifica; non è necessario, di per sé, il formato firmato .p7m, salvo specifiche e concrete contestazioni sulla riferibilità dell’atto.
- Chi deduce la nullità o l’inesistenza di una notificazione telematica deve allegare e dimostrare in modo concreto quale lesione processuale o sostanziale abbia subito, non essendo sufficiente il mero richiamo a possibili rischi astratti o a irregolarità formali prive di incidenza effettiva.
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