Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2024 del 12/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario diversi estratti di ruolo e le cartelle di pagamento ad essi collegate, deducendo, in sostanza, la mancata o irregolare notificazione di molte cartelle e contestando la prova della notifica prodotta dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a crediti non tributari e aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, ritenendo non provata la regolare notificazione di alcune cartelle. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, lamentando: motivazione apparente sulla ritenuta regolarità di notifiche; violazione delle norme sulla prova della notificazione e sull’onere probatorio gravante sul concessionario; violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. e sulle formalità della raccomandata informativa; uso di copie di relate di notifica disconosciute; omessa richiesta di produzione degli originali delle relate. La società di riscossione ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi, insistendo sulla regolarità delle notifiche e sulla decadenza/inammissibilità dell’impugnazione per tardività, oltre a censurare l’omessa valutazione di tali eccezioni.
La decisione
La Corte ha applicato lo jus superveniens introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, affermando che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo in casi tassativi, qui non ricorrenti. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite sulla applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti, la Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo di primo grado fosse inammissibile perché rivolto contro l’estratto di ruolo fuori dai casi eccezionali previsti dalla legge. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalle parti quale disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento
richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato sulla notificazione degli atti tributari
richiamato sulla notificazione in caso di irreperibilità o mancata consegna
richiamato sulla nozione di atto pubblico
richiamato sulla fede privilegiata dell’atto pubblico
richiamato sulla conformità delle copie agli originali
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al deposito degli originali nel processo tributario
richiamato quale limite al potere del giudice di porre a base della decisione fatti non allegati o contestati
richiamato per il principio iura novit curia
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021
ha introdotto la disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
ritenuto norma ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo e limitativa della sua impugnabilità ai soli casi tassativi previsti
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per individuare gli atti impugnabili nel processo tributario
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato come una delle ipotesi eccezionali che consentono l’impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. MEF 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato come ulteriore ipotesi eccezionale che consente l’impugnazione diretta
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come ulteriore ipotesi eccezionale che consente l’impugnazione diretta
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
art. 24 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
art. 101 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
art. 104 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
art. 113 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
art. 6 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico riepilogativo degli elementi della cartella e non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- Quando l’azione è diretta contro l’estratto di ruolo per contestare la mancata notifica della cartella, il giudice deve verificare se ricorra una delle sole ipotesi tassative che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata.
- La disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai processi pendenti, perché chiarisce e specifica l’interesse alla tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata.
- In mancanza dei presupposti eccezionali previsti dalla legge, il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo tale anche in cassazione, cassando senza rinvio la decisione di merito.
- Il giudice può riqualificare la domanda secondo il principio iura novit curia, ma non può fondare la decisione su fatti non ritualmente allegati o contestati dalle parti.
- La censura relativa alla regolarità della notificazione delle cartelle o alla prova della notifica resta superata quando la domanda originaria è comunque inammissibile per difetto del necessario presupposto di impugnabilità dell’estratto di ruolo.
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