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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario diversi estratti di ruolo e le cartelle di pagamento ad essi collegate, deducendo, in sostanza, la mancata o irregolare notificazione di molte cartelle e contestando la prova della notifica prodotta dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a crediti non tributari e aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, ritenendo non provata la regolare notificazione di alcune cartelle. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi, lamentando: motivazione apparente sulla ritenuta regolarità di notifiche; violazione delle norme sulla prova della notificazione e sull’onere probatorio gravante sul concessionario; violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. e sulle formalità della raccomandata informativa; uso di copie di relate di notifica disconosciute; omessa richiesta di produzione degli originali delle relate. La società di riscossione ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con quattro motivi, insistendo sulla regolarità delle notifiche e sulla decadenza/inammissibilità dell’impugnazione per tardività, oltre a censurare l’omessa valutazione di tali eccezioni.

La decisione

La Corte ha applicato lo jus superveniens introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, affermando che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo in casi tassativi, qui non ricorrenti. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite sulla applicabilità della nuova disciplina ai processi pendenti, la Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo di primo grado fosse inammissibile perché rivolto contro l’estratto di ruolo fuori dai casi eccezionali previsti dalla legge. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico riepilogativo degli elementi della cartella e non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
  • Quando l’azione è diretta contro l’estratto di ruolo per contestare la mancata notifica della cartella, il giudice deve verificare se ricorra una delle sole ipotesi tassative che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • La disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche ai processi pendenti, perché chiarisce e specifica l’interesse alla tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata.
  • In mancanza dei presupposti eccezionali previsti dalla legge, il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo tale anche in cassazione, cassando senza rinvio la decisione di merito.
  • Il giudice può riqualificare la domanda secondo il principio iura novit curia, ma non può fondare la decisione su fatti non ritualmente allegati o contestati dalle parti.
  • La censura relativa alla regolarità della notificazione delle cartelle o alla prova della notifica resta superata quando la domanda originaria è comunque inammissibile per difetto del necessario presupposto di impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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