Cassazione Civile, Ordinanza n. 13230/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente, con riconoscimento del rimborso IVA negato. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IVA per il periodo d'imposta 2016, assumendo che le prestazioni chiropratiche rese fossero esenti come prestazioni sanitarie. L'amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo che, pur rientrando la chiropratica tra le prestazioni sanitarie alla persona, mancasse il provvedimento attuativo previsto dalla L. n. 244/2007, ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio. La decisione era stata confermata in appello. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 10, n. 18, d.P.R. n. 633/1972 per avere negato l'esenzione IVA alle prestazioni chiropratiche in assenza del regolamento attuativo; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, in relazione alla doglianza di motivazione apparente.
art. 156, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato in relazione alla nullità processuale prospettata per il difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come norma di ricorso per cassazione per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina sull'esenzione IVA.
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972
L'esenzione IVA per le prestazioni mediche va riconosciuta in base alla natura sostanziale della prestazione, se medica e resa nell'esercizio di professioni mediche o paramediche, anche senza l'adozione del regolamento attuativo della professione di chiropratico.
art. 132, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE
Interpretata nel senso che l'esenzione richiede che la prestazione sia medica e resa nell'ambito di professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale.
La mancanza del provvedimento attuativo previsto da tale legge è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'esenzione IVA.
Richiamata nel quadro normativo più recente relativo all'ordinamento della chiroprassi.
d.l. n. 198/2022, art. 6, conv. con modif. in L. n. 1/2023
Richiamato per il differimento del termine di emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di chiroprassi.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente e quindi nulla quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione e costringe l'interprete a ricostruzioni congetturali.
- L'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche non dipende, in via decisiva, dall'adozione del regolamento attuativo nazionale della professione, ma dalla verifica sostanziale che la prestazione abbia natura medica e sia resa da soggetto con formazione adeguata in un contesto professionale riconoscibile.
- Ai fini dell'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie, il giudice deve accertare in concreto sia il requisito oggettivo della prestazione di cura alla persona sia il requisito soggettivo della qualificazione/formazione di chi la rende.
- Il mancato completamento del quadro regolamentare interno sulla professione non esclude automaticamente il beneficio fiscale, se gli elementi sostanziali richiesti dal diritto unionale e interno risultano comunque integrati.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito sulla domanda originaria.
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