Cassazione Civile, Ordinanza n. 31956/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF e contributo per l'Europa relativi all'anno d'imposta 1996, e poi aveva impugnato il diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata richiesta ai sensi della L. n. 289 del 2002. La CTP aveva accolto il ricorso contro il diniego; la CTR aveva confermato, ritenendo la lite reale e non fittizia, anche in considerazione dell'apparente fondatezza dell'eccezione di decadenza dell'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 5-bis, lett. c, del d.l. n. 106 del 2005 conv. in L. n. 156 del 2005, sostenendo che la disciplina transitoria prevedeva la decadenza dell'amministrazione entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; (2) violazione dell'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto definibile ai sensi dell'art. 16 della medesima legge una cartella ex art. 36-bis, che sarebbe un atto di mera riscossione e non un atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata; il principio già affermato dalle Sezioni Unite in relazione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 è stato ritenuto applicabile anche all'analoga disciplina dell'art. 16 L. n. 289 del 2002. Di conseguenza, è stata confermata la decisione della CTR che aveva ritenuto definibile la lite e non fittizia. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale dedotto per entrambi i motivi di ricorso per cassazione, prospettando violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 5-bis, lett. c, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156
la ricorrente lo invocava per sostenere che, nella disciplina transitoria, l'amministrazione fosse decaduta dopo il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289
era richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cartella ex art. 36-bis non fosse definibile come atto impositivo ai fini del condono.
art. 16 l. 27 dicembre 2002, n. 289
la Corte ne ha ammesso l'applicabilità alla cartella ex art. 36-bis quando essa costituisca primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale al contribuente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, se primo atto notificato, è suscettibile di definizione agevolata e impugnabile anche nel merito della pretesa impositiva.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
la cartella, in quanto primo atto notificato, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa fiscale.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di definizione agevolata di una cartella ex art. 36-bis è stato ritenuto analogicamente estensibile alla definizione ex art. 16 L. n. 289 del 2002.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione al caso di specie, poiché la soccombenza riguardava un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è definibile ai fini del condono quando rappresenti il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è comunicata al contribuente, poiché in tal caso essa assume rilevanza sostanzialmente impositiva.
- La definibilità agevolata di una lite non dipende in modo decisivo dalla qualificazione formale dell'atto come impositivo o di riscossione, ma dalla funzione concreta svolta nell'assetto della pretesa fiscale e dalla sua idoneità a essere impugnato anche nel merito.
- L'orientamento delle Sezioni Unite sulla definizione agevolata delle liti relative a cartelle da controllo automatizzato è utilizzabile in via analogica anche per altre discipline di condono che facciano riferimento all'atto dell'imposizione.
- Quando l'Amministrazione soccombente è una pubblica amministrazione rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente ordinario.
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