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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31956/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF e contributo per l'Europa relativi all'anno d'imposta 1996, e poi aveva impugnato il diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata richiesta ai sensi della L. n. 289 del 2002. La CTP aveva accolto il ricorso contro il diniego; la CTR aveva confermato, ritenendo la lite reale e non fittizia, anche in considerazione dell'apparente fondatezza dell'eccezione di decadenza dell'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 5-bis, lett. c, del d.l. n. 106 del 2005 conv. in L. n. 156 del 2005, sostenendo che la disciplina transitoria prevedeva la decadenza dell'amministrazione entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; (2) violazione dell'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto definibile ai sensi dell'art. 16 della medesima legge una cartella ex art. 36-bis, che sarebbe un atto di mera riscossione e non un atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata; il principio già affermato dalle Sezioni Unite in relazione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 è stato ritenuto applicabile anche all'analoga disciplina dell'art. 16 L. n. 289 del 2002. Di conseguenza, è stata confermata la decisione della CTR che aveva ritenuto definibile la lite e non fittizia. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è definibile ai fini del condono quando rappresenti il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è comunicata al contribuente, poiché in tal caso essa assume rilevanza sostanzialmente impositiva.
  • La definibilità agevolata di una lite non dipende in modo decisivo dalla qualificazione formale dell'atto come impositivo o di riscossione, ma dalla funzione concreta svolta nell'assetto della pretesa fiscale e dalla sua idoneità a essere impugnato anche nel merito.
  • L'orientamento delle Sezioni Unite sulla definizione agevolata delle liti relative a cartelle da controllo automatizzato è utilizzabile in via analogica anche per altre discipline di condono che facciano riferimento all'atto dell'imposizione.
  • Quando l'Amministrazione soccombente è una pubblica amministrazione rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente ordinario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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