Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32194/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo collegato a una cartella di pagamento. La commissione tributaria regionale aveva annullato il preavviso, ritenendo non perfezionata la notifica della cartella presupposta perché nella relata prodotta dall’agente della riscossione non risultava la sottoscrizione del soggetto indicato come consegnatario. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che in caso di consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia/addetta alla casa o all’ufficio non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., perché la relata di notifica è atto pubblico con efficacia probatoria sino a querela di falso; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., per omessa considerazione del valore probatorio della relata; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle circostanze attestate dall’ufficiale notificatore; 5) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 6, comma 1, L. 212/2000 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso che si trattasse di mere irregolarità sanabili per raggiungimento dello scopo; 6) violazione degli artt. 112, 346 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del preavviso di fermo; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. I contribuenti e il Comune sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la mancata sottoscrizione del destinatario/consegnatario non determinasse nullità della notifica della cartella, perché per la notifica eseguita ai sensi degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, e per notificazione anteriore al D.L. 223/2006, non era richiesta la firma del consegnatario e non operava la disciplina della raccomandata informativa introdotta successivamente. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella di pagamento può ritenersi ritualmente eseguita secondo le modalità previste dalla norma; la mancata sottoscrizione del soggetto che riceve l’atto non comporta di per sé nullità.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma di sistema per le modalità di notificazione degli atti tributari, in combinazione con l’art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina applicabile è quella vigente ratione temporis; per le notifiche anteriori al D.L. 223/2006 non era prevista la raccomandata informativa in caso di mancata consegna personale al contribuente.

  • art. 2700 c.c.

    La relata di notifica, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle attestazioni dell’ufficiale notificatore.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria della CTR; il tema è quello della corretta ripartizione e applicazione dell’onere della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per sostenere che la relata non fosse liberamente valutabile dal giudice secondo il prudente apprezzamento, essendo assistita da efficacia probatoria legale.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato in relazione al principio del raggiungimento dello scopo e alla sanatoria delle irregolarità formali della notificazione.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che eventuali irregolarità della notifica non comportano nullità quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 6, comma 1, L. n. 212/2000

    Invocato a sostegno della censura sulla notifica, ma il ricorso è stato accolto già sul diverso e assorbente profilo della ritualità della notifica ex art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • artt. 112, 346 e 342 c.p.c.

    Richiamati per l’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del preavviso di fermo; motivo assorbito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per la censura sulla regolazione delle spese; motivo assorbito.

  • D.L. n. 223/2006

    Richiamato solo per evidenziare che la notificazione oggetto di causa era anteriore all’introduzione della raccomandata informativa in caso di mancata consegna personale.

Massime di principio

  • Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, la mancanza della sottoscrizione del consegnatario non comporta di per sé nullità dell’atto quando la consegna sia avvenuta nelle forme previste dalla legge vigente ratione temporis.
  • La relata di notifica, ove redatta da pubblico ufficiale, ha efficacia probatoria privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso delle attestazioni in essa contenute; il giudice non può disattenderla con mera valutazione discrezionale.
  • Le eventuali irregolarità della notificazione non determinano invalidità se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, ma tale verifica va condotta solo dopo aver accertato la concreta disciplina applicabile al momento della notifica.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per erronea valutazione della ritualità della notifica, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono logicamente da tale accertamento, incluse quelle su ammissibilità dell’impugnazione e spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.