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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30630/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per intervenuto bonario componimento della lite e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un’istanza di rimborso per IRES e IRAP relativa all’anno d’imposta 1998, proposta da una gestione separata di un fondo regionale istituita presso una società finanziaria regionale, che sosteneva di non essere più soggetto passivo d’imposta dal 1991 e di aver versato le imposte solo in via cautelare. L’ufficio rimase silente, formando un silenzio-rifiuto; il ricorso introduttivo fu accolto in primo grado, poi la CTR riformò la decisione, quindi la Corte di cassazione cassò con rinvio. Nel giudizio di rinvio la CTR respinse l’appello dell’Ufficio, confermando il rimborso. L’Agenzia ricorse nuovamente per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 88 TUIR e dell’art. 39 L. 342/2000, per avere la CTR riconosciuto il diritto alla restituzione delle ritenute IRPEG subite da sostituti d’imposta, aderendo all’assunto che la gestione non fosse soggetta a IRPEG; 2) in subordine, violazione dell’art. 57, co. 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile in appello una deduzione dell’Ufficio; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 600/1973, per non avere considerato che le ritenute alla fonte effettuate verso un soggetto asseritamente esente da IRPEG hanno natura d’imposta e non sarebbero ripetibili. Prima della decisione è intervenuta una rinuncia al ricorso per bonario componimento della lite, sottoscritta dall’Avvocatura dello Stato e dalla controparte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se le parti depositano rituale rinuncia al ricorso per effetto di bonario componimento della lite, la Corte può dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza affrontare i motivi di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso proveniente da entrambe le parti consente di definire il processo in via estintiva, con regolazione delle spese secondo la statuizione della Corte.
  • Quando sopravviene un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, le censure di violazione di legge dedotte nel ricorso restano assorbite dalla declaratoria di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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