Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07618/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni comproprietari di un immobile sito in Roma, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, a fronte di una pratica Do.C.Fa. presentata per una diversa distribuzione interna e per ottenere il declassamento dell’unità in categoria A/2, ha mantenuto la classificazione in A/1, incrementando anche consistenza e rendita. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo l’atto carente di motivazione e non supportato da elementi concreti idonei a giustificare la categoria A/1. In cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, la violazione dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 7 L. 212/2000 e delle norme catastali e sul D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, sostenendo che l’avviso fosse sufficientemente motivato e che la CTR avesse erroneamente confuso la categoria catastale A/1 con il concetto di abitazione di lusso. La contribuente resisteva eccependo anche l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari e difendendo la valutazione di merito sulla mancata prova dei presupposti del classamento preteso dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la categoria catastale A/1 e la nozione di abitazione di lusso del D.M. 2 agosto 1969 hanno funzioni diverse e non coincidono automaticamente, ma ha ritenuto che ciò non scalfisse la decisione impugnata, poiché la CTR aveva fondato il proprio giudizio anche e soprattutto sulla mancata prova, da parte dell’Ufficio, dei requisiti concreti dell’immobile per la classificazione in A/1, valorizzando altresì una perizia di parte non adeguatamente contestata. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessaria l’integrazione del contraddittorio verso gli altri comproprietari, reputando che, alla luce dell’esito sostanziale e della manifesta infondatezza del ricorso, tale attività sarebbe stata inutiliter data. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dell’Agenzia alle spese; è stata inoltre esclusa la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per l’esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal materiale versamento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata la norma processuale utilizzata per incardinare il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 1, L. 241/1990

    richiamato come parametro di motivazione dell’atto amministrativo, ma la Corte non ha accolto la censura dell’Amministrazione.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato tra le norme sul catasto edilizio urbano.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato tra le norme catastali applicabili al classamento.

  • art. 11 D.L. 14 marzo 1988, n. 70

    richiamato tra le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

  • D.M. 2 agosto 1969 n. 1072

    la Corte ne distingue la funzione rispetto al classamento catastale: serve a definire i criteri delle abitazioni di lusso e non coincide con i criteri della categoria A/1.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di giudizio tributario con pluralità di parti e rapporto con le regole civilistiche sul contraddittorio.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    richiamati come norme applicabili al processo tributario per la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili e per il contraddittorio in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La categoria catastale A/1 e la nozione di abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 perseguono finalità diverse: la prima attiene al classamento catastale, la seconda alla disciplina delle agevolazioni fiscali; pertanto non possono essere sovrapposte automaticamente.
  • In tema di impugnazione del classamento catastale, l’Ufficio deve fornire una motivazione e un supporto probatorio concreti sulle caratteristiche specifiche dell’immobile, non essendo sufficiente il mero richiamo a categorie astratte o a formule generali.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo efficace; la mancata demolizione anche di una sola ratio idonea a sorreggere la decisione rende inammissibili o comunque irrilevanti le altre censure per difetto di interesse.
  • Nel processo tributario, l’omessa notifica del ricorso per cassazione ad alcuni comproprietari non impone necessariamente l’integrazione del contraddittorio se, in concreto, l’esito del giudizio rende l’attività processuale inutiliter data o se la questione può essere definita immediatamente per manifesta infondatezza.
  • Il giudice di legittimità non può essere chiamato a sostituire la propria valutazione a quella di merito sulla prova delle caratteristiche dell’immobile, salvo il limite della violazione di legge o di specifici vizi denunciabili nei ristretti confini del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieClassamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.