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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23832/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti dell'erede di una ex socia di una società a responsabilità limitata con socio unico, cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione. Dalla liquidazione finale risultava che la de cuius aveva ricevuto somme e beni sociali. L'Ufficio pretendeva il pagamento di maggiore IVA e sanzioni, ritenendo azionabile la responsabilità dell'ex socia, e quindi dell'erede, in relazione ai debiti tributari della società estinta. In appello la CTR aveva escluso la pretesa sul rilievo che l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis e per effetto dell'art. 19 d.lgs. n. 46/1999, si riferisse alle sole imposte sui redditi e non all'IVA; aveva inoltre ritenuto che, in presenza di tale disciplina speciale, non fosse applicabile l'art. 2495, comma 2, c.c. La ricorrente principale denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che le due norme disciplinano fattispecie diverse: l'art. 36 regola una responsabilità propria dei soci, per debiti tributari già accertati e nei limiti di quanto ricevuto, mentre l'art. 2495 c.c. opera come successione dei soci nei debiti della società estinta, e quindi sarebbe applicabile anche all'IVA accertata dopo l'estinzione. Il contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato, con un primo motivo sulla pretesa nullità dell'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e un secondo motivo sulla non estensibilità agli eredi di debiti tributari mai definitivamente accertati nei confronti della de cuius prima del decesso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura sulla non applicabilità della disciplina speciale tributaria all'IVA. Ha affermato che, nel periodo rilevante, l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non era applicabile all'IVA per effetto del rinvio operato dall'art. 19 d.lgs. n. 46/1999 alle sole imposte dirette; inoltre, anche a voler ipotizzare l'applicazione dell'art. 2495 c.c., la responsabilità dell'ex socia avrebbe comunque dovuto essere fatta valere con un apposito avviso di accertamento nei modi previsti dall'art. 36. La Corte ha richiamato il principio per cui il richiamo contenuto nell'art. 19 al complesso dell'art. 36 impedisce di distinguere tra commi e ha valorizzato il recente arresto delle Sezioni Unite in tema di responsabilità dei soci di società estinta. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'amministrazione finanziaria. È stato escluso l'ulteriore contributo unificato perché la ricorrente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La Corte ne richiama astrattamente la possibile operatività come disciplina della successione dei soci nei debiti della società estinta, ma esclude che, nel caso concreto, consenta di superare il limite normativo posto per l'IVA dalla disciplina speciale vigente ratione temporis.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    È considerato il riferimento normativo per la responsabilità dei soci della società in liquidazione, ma la Corte ribadisce che, nel testo applicabile al tempo dei fatti, esso non era utilizzabile per l'IVA e richiedeva comunque un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci.

  • art. 19 d.lgs. n. 46 del 1999

    La disposizione è interpretata nel senso che il richiamo all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 riguarda l'intero articolo, senza distinguere tra commi, e che, all'epoca, la disciplina si applicava alle sole imposte dirette, non anche all'IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge proposto dall'Agenzia delle Entrate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la base del primo motivo del ricorso incidentale, volto a denunciare nullità della sentenza o del procedimento per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato dal controricorrente per sostenere che la CTR avrebbe travisato l'eccezione proposta, ma il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 754 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale come norma sulla responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, senza che la Corte debba pronunciarsi specificamente sul punto per effetto dell'assorbimento.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003

    È menzionato nel ricorso incidentale tra le norme asseritamente violate, senza specifica statuizione autonoma della Corte.

  • art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato nel ricorso incidentale in tema di sanzioni, senza autonoma valutazione nel dispositivo finale.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente incidentale a sostegno delle proprie doglianze, ma non costituisce oggetto di autonoma decisione per l'assorbimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato perché la ricorrente principale è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come modalità di notificazione dell'atto motivato con cui l'Ufficio fa valere la responsabilità dei soci prevista dall'art. 36.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale tributaria richiama integralmente una disciplina di responsabilità dei soci, il giudice non può distinguere arbitrariamente tra commi se il rinvio legislativo è formulato in termini generali e non selettivi.
  • La responsabilità degli ex soci per debiti della società estinta va tenuta distinta dalla responsabilità propria dei soci che abbiano ricevuto attribuzioni sociali in liquidazione: si tratta di fattispecie diverse, con presupposti e modalità di accertamento differenti.
  • Se la disciplina ratione temporis limita l'applicazione dell'articolo richiamato alle sole imposte dirette, tale limite esclude l'utilizzabilità della stessa base normativa per l'IVA.
  • Anche ove si invochi la successione dei soci nei debiti della società cancellata, l'amministrazione deve comunque attivare il corretto strumento impositivo previsto dalla disciplina speciale per far valere la responsabilità del socio.
  • L'erede subentra nella posizione giuridica del de cuius, ma non può essere chiamato a rispondere per una pretesa tributaria che, secondo la disciplina applicabile, non era azionabile nei confronti del dante causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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