Cassazione Civile, Ordinanza n. 15709/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso da concessionario della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate, relativo a una pluralità di cartelle di pagamento. Nei gradi di merito la contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, limitato a una delle cartelle indicate nel prospetto del ricorso. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 362 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso dall'oggetto del giudizio alcune cartelle relative a TARSU e ICI, assumendo che tale esclusione integrasse un diniego di giurisdizione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 145 c.p.c., 42 e 2700 c.c. e dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, contestando la regolarità della notifica di alcune cartelle perché l'atto recava un numero civico diverso da quello della sede sociale e perché, a suo dire, la notifica a persona incaricata non sarebbe stata sufficiente se non eseguita presso la sede della persona giuridica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione dell'atto introduttivo compiuta dai giudici di merito, nel senso che la società avesse limitato il giudizio ai soli tributi erariali, costituisce accertamento di fatto non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Ha inoltre osservato che l'eventuale affermazione della sentenza d'appello secondo cui non rientrerebbero nella giurisdizione tributaria tributi diversi da quelli erariali è comunque motivazione ad abundantiam, correggibile ex art. 384 c.p.c., poiché la giurisdizione tributaria riguarda tutti i tributi di ogni genere e specie. Ha poi ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché i giudici di merito avevano accertato che la notifica era avvenuta presso la sede sociale, con errore materiale nel civico, e tale accertamento di fatto era coperto da pubblica fede; la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a confutarlo. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di notifiche ex art. 145 c.p.c., le attestazioni del pubblico ufficiale e le dichiarazioni acquisite sulla sede effettiva e sulla qualifica del consegnatario sono assistite da fede privilegiata o, quanto al contenuto delle informazioni ricevute, da presunzione iuris tantum. La società è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione non è configurabile quando si contesti in cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito al contenuto o all'estensione della domanda, trattandosi di accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul preteso diniego di giurisdizione, ma non ritenuto fondato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente qualsiasi provvedimento sulla domanda o eccezione; non ricorre quando la questione sia stata comunque esaminata, anche implicitamente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, o ai casi estremi di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non essendo consentita una rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se non raggiunge il minimo costituzionale, cioè se non consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
La Corte ha corretto ex art. 384 c.p.c. la parte della motivazione di merito erronea sulla giurisdizione, ritenendola però non decisiva rispetto all'esito della controversia.
art. 42 d.lgs. n. 175 del 2024
È richiamato quale disposizione che ribadisce la giurisdizione tributaria su tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, con esclusione solo degli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella e, ove previsto, all'avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973.
La Corte lo richiama nel contenuto oggi confluito nel testo unico della giustizia tributaria per affermare l'ampiezza della giurisdizione tributaria.
La notificazione alle persone giuridiche è regolare se eseguita secondo le modalità di legge; nel caso concreto l'errore nel numero civico è stato ritenuto materiale, non idoneo a invalidare la notifica eseguita presso la sede sociale.
Le attestazioni del pubblico ufficiale circa le attività compiute e le circostanze direttamente percepite fanno fede fino a querela di falso.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla base dell'accertamento di fatto dei giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contenuto e dell'estensione della domanda o dell'atto introduttivo compiuta dal giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto e non può essere censurata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c., salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre se la questione sia stata comunque esaminata, anche al fine di escluderne la rilevanza.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione apparente, incomprensibile o del tutto mancante, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
- La giurisdizione tributaria si estende a tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi i tributi locali, le addizionali, le sanzioni, gli interessi e gli accessori; restano esclusi solo i successivi atti dell'esecuzione forzata tributaria.
- In tema di notificazione a persona giuridica, l'errore materiale nel numero civico non invalida la notifica se dagli atti risulta che la consegna è avvenuta presso la sede sociale e a persona incaricata alla ricezione, salvo prova contraria idonea a superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Le attestazioni del pubblico ufficiale su circostanze direttamente percepite sono assistite da fede privilegiata fino a querela di falso; le informazioni acquisite e le dichiarazioni del consegnatario, invece, operano come presunzioni superabili con prova contraria.
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