Cassazione Civile, Ordinanza n. 03306/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione contestava la tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un'area edificabile a favore di una società immobiliare. Il contribuente sosteneva che si trattasse della vendita di un'area con fabbricato e terreno di pertinenza, ritenendo irrilevante che l'edificio esistente dovesse essere demolito per un più intenso utilizzo dell'area e per l'incremento di cubatura. Nei gradi di merito le sue ragioni non erano state accolte. In cassazione il ricorso articolava tre motivi: violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, delle preleggi e di norme codicistiche in tema di interpretazione e prova; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta impossibilità di accertamento parziale; omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 10 della L. 212/2000.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha preso atto che, nelle more, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato totalmente in autotutela l'avviso di accertamento con provvedimento del 18/09/2020. Da ciò ha tratto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, dichiarando venuto meno l'interesse al ricorso. Ha inoltre compensato le spese di lite dell'intero giudizio, richiamando la valutazione complessiva della lite e la complessità della materia, nonché la leale condotta dell'Amministrazione; ha escluso anche i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R.
È la norma sostanziale invocata dal ricorrente in tema di tassazione della plusvalenza da cessione di area edificabile.
art. 12 preleggi
È richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione normativa.
artt. 1369, 2727, 2729 e 2697 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente per censurare l'interpretazione delle norme e la ripartizione/valutazione dell'onere probatorio e delle presunzioni.
È invocato per denunciare omessa pronuncia su specifiche censure formulate in appello/ricorso.
È richiamato come norma dello Statuto del contribuente che si assumeva violata e sulla quale si denunciava omessa pronuncia.
È la base per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'atto impositivo è stato annullato in autotutela e viene meno l'interesse al ricorso.
art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese nel processo tributario all'esito di una valutazione complessiva della lite.
È richiamato per affermare che l'annullamento in autotutela può integrare un comportamento processuale conforme ai doveri di lealtà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, mancando i presupposti processuali.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore annulla integralmente in autotutela l'atto impugnato, viene meno la controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992.
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: il giudice può disporne la compensazione in base a una valutazione complessiva della lite.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo non implica necessariamente una manifesta illegittimità originaria dell'atto; se la materia è obiettivamente complessa e l'Amministrazione ha tenuto una condotta leale, la compensazione delle spese è giustificata.
- In presenza di annullamento totale dell'avviso, il ricorso per cassazione perde interesse e non richiede una decisione sui motivi di merito o di rito sollevati dal contribuente.
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