Cassazione Civile, Ordinanza n. 19839/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione ai fini Irpef emolumenti da lavoro dipendente e assimilati percepiti da due sostituti d'imposta e non dichiarati. La contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che le somme, corrisposte per errore dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione scolastica e in pendenza di altro rapporto con l'Inps, fossero indebitamente percepite e quindi non imponibili; aveva inoltre dedotto che un giudizio instaurato dinanzi al giudice del lavoro avrebbe escluso il diritto del Ministero a pretendere la restituzione al lordo e che tale decisione doveva fare giudicato anche nel presente giudizio. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 1 e 6 TUIR e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che le somme indebitamente percepite non integrassero reddito e che l'obbligo restitutorio fosse irrilevante; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sul giudicato, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché le somme dovessero essere qualificate come reddito e non avesse considerato il giudicato esterno formatosi nel giudizio di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 600/1973, il soggetto passivo deve dichiarare tutti i redditi posseduti; che la dichiarazione è un atto di scienza emendabile ma non negoziale; e che gli emolumenti indebitamente percepiti restano tassabili, anche se successivamente restituiti, salvo che la restituzione intervenga entro la fine del periodo d'imposta. Ha inoltre escluso che l'indebito muti la natura reddituale delle somme, qualificandole comunque come redditi di lavoro dipendente. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era correttamente specificato ed era comunque riferito a circostanze già esaminate dalla CTR, e in parte infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e la questione giuridica era comunque corretta. È stato anche escluso il giudicato esterno, per difetto di identità soggettiva tra il giudizio di lavoro e quello tributario, poiché l'Agenzia delle Entrate è soggetto distinto dal Ministero, e perché nel giudizio lavoristico non vi era stata una statuizione di merito sulla tassabilità dell'indebito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Impone a ogni soggetto passivo di dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche se non ne derivi debito d'imposta.
Le somme percepite, anche se indebitamente, sono comunque riconducibili alla nozione di reddito; i proventi illeciti sono tassabili anche se non rientrano in categorie tipiche, ove classificabili come redditi diversi.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r.
Le somme restituite possono essere dedotte come oneri solo se effettivamente restituite e dichiarate/documentate secondo la disciplina applicabile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'indebito oggettivo; la Corte esclude che l'indebito privi le somme della natura di reddito ai fini fiscali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rimedio invocato per violazione di legge sostanziale, ritenuto infondato sul punto della imponibilità delle somme e dell'assenza di giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rimedio invocato per violazione dell'art. 2697 c.c.; non ha trovato accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera critica della valutazione delle prove o delle argomentazioni della sentenza.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto.
Richiamato in relazione al giudicato formale; non applicabile come preteso dalla ricorrente al presente giudizio.
Il giudicato è opponibile solo tra le stesse parti; manca qui l'identità soggettiva tra il giudizio di lavoro e quello tributario.
La motivazione apparente non determina cassazione quando la questione giuridica sottostante è comunque corretta e il vizio può essere superato in base all'economia processuale.
Richiamato per affermare che, anche a fronte di motivazione non pienamente perspicua, la Corte può correggere la decisione se il risultato giuridico è comunque esatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993
Introduzione del principio generale di tassabilità dei redditi per il fatto della loro esistenza, a prescindere dalla provenienza, salvo sequestro o confisca penale.
Massime di principio
- Ai fini Irpef, devono essere dichiarati tutti i redditi posseduti nel periodo d'imposta, anche se percepiti per errore o in assenza di un valido titolo giuridico; l'indebita percezione non esclude di per sé la tassabilità.
- La restituzione delle somme indebitamente percepite rileva sul piano fiscale solo se interviene entro la chiusura del periodo d'imposta; se avviene successivamente, la questione è di rimborso dell'imposta versata su un reddito ormai sorto.
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e può essere emendata, ma ciò non impedisce che un reddito sia tassato se effettivamente esistente nel periodo considerato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la puntuale indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Il giudicato esterno è opponibile solo quando vi sia identità soggettiva tra i processi; una decisione resa contro un soggetto diverso non vincola l'amministrazione finanziaria nel giudizio tributario.
- Una motivazione non perfettamente articolata non comporta cassazione se la soluzione giuridica adottata è comunque corretta e la decisione può essere mantenuta mediante correzione della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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