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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29200/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice, poi incorporata in altra società, per il pagamento di un importo modesto a titolo di corrispettivo per interventi di manutenzione periodica eseguiti in favore di una società concessionaria pubblica. Il committente propose opposizione e il Tribunale revocò il decreto, ritenendo non provata l'effettiva esecuzione dei lavori. La Corte d'appello confermò, osservando che il contratto prevedeva la produzione del certificato di regolare esecuzione e che tale documento mancava, con conseguente insufficienza della prova; ritenne inoltre non valutabili o inammissibili le prove orali. In cassazione la società ricorrente dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 116 e 157 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva assunto prove senza eccezioni di nullità e poi le aveva dichiarate inammissibili in sentenza, omettendone la valutazione; inoltre lamentò che il giudice di merito avrebbe erroneamente preteso la prova scritta dell'esecuzione dei lavori e non avrebbe applicato l'art. 5 l. n. 741/1981, secondo cui per lavori di importo sino a 150 milioni di lire il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, da emettersi entro tre mesi. Con il secondo motivo dedusse omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato il contenuto delle testimonianze e un documento proveniente dalla controparte che sarebbe valso come riconoscimento del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul rilievo d'ufficio dell'inammissibilità delle prove fossero comunque non decisive perché la ratio decidendi poggiava soprattutto sull'assenza di prova adeguata dell'effettiva esecuzione dei lavori, e che il contrasto tra ordinanza istruttoria e decisione finale non integri di per sé un vizio. Ha inoltre affermato che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dal doppio conforme ex art. 348-ter c.p.c. e, in ogni caso, era formulato in modo improprio perché riguardava elementi istruttori e non fatti storici specifici. Infine, ha dichiarato inammissibili le deduzioni sull'art. 5 l. n. 741/1981 e sul presunto documento ricognitivo del debito perché questioni non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzate nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazione, perché il punto decisivo è l'insufficienza della prova dell'esecuzione dei lavori.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 157 c.p.c.

    Invocato per sostenere che l'eventuale nullità delle prove doveva essere eccepita; la Corte osserva comunque che il contrasto tra ordinanza istruttoria e sentenza non è, di per sé, vizio della decisione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte esclude la fondatezza delle censure proposte sotto tale profilo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il perimetro del vizio di omesso esame, riferito a fatti storici specifici e non a mere prove o argomentazioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 177, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che le ordinanze istruttorie non pregiudicano la decisione finale e possono essere diversamente delibate nella sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso: la parte deve indicare dove abbia dedotto nei gradi di merito le questioni nuove prospettate in cassazione.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato per affermare che valutare se una dichiarazione integri ricognizione di debito è attività riservata al giudice di merito.

  • art. 5, Legge n. 741/1981

    La Corte osserva che la norma può consentire l'azione per il corrispettivo anche in mancanza del certificato di regolare esecuzione o collaudo, ma non esonera l'appaltatore dalla prova del corretto adempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al compenso non deriva automaticamente dalla sola emissione di fatture o dalla mancata formazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione: permane l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte.
  • La previsione normativa che consente l'azione di pagamento in assenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non elimina la necessità, per l'appaltatore, di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione.
  • Il contrasto tra ordinanza istruttoria e successiva decisione di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione, poiché le ordinanze istruttorie non pregiudicano la decisione finale e sono revocabili anche implicitamente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un preciso fatto storico e non può risolversi nella mera denuncia dell'omessa valutazione di prove o argomentazioni.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che la parte dimostri di averle tempestivamente dedotte e indichi specificamente gli atti del processo in cui ciò è avvenuto.
  • La valutazione circa la natura confessoria o ricognitiva di una dichiarazione documentale appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi specifici

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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