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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11661 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M. s.r.l. ha impugnato una cartella esattoriale di Euro 1.952.952,79 relativa all'ICI per le annualità 2002, 2003 e 2004. Ha contestato, principalmente, l'insufficiente motivazione della cartella, la propria carenza di legittimazione passiva e la violazione del diritto di difesa, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile per debiti tributari riferibili alla società conferente e a periodi anteriori alla propria costituzione. Ha inoltre dedotto la violazione dei limiti e del beneficio della preventiva escussione previsti per la responsabilità del cessionario o conferitario d'azienda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivata la cartella, poiché conteneva elementi idonei a individuare la pretesa tributaria e il relativo accertamento, anche se mancava il numero della sentenza richiamata. Ha confermato la responsabilità solidale della società conferitaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicabile anche ai conferimenti d'azienda, per i debiti tributari derivanti da violazioni del conferente nei limiti temporali e quantitativi previsti dalla legge. Ha escluso la lesione del diritto di difesa, rilevando che la società aveva potuto contestare la cartella in giudizio, e ha ritenuto non attivabile la preventiva escussione della società conferente, ormai cessata. M. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00 oltre accessori e spese generali, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Per la validità del ruolo e della cartella di pagamento non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notificazione dell'accertamento precedentemente emesso, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto.

    La cartella è valida quando consente al contribuente di individuare la pretesa e controllare la legittimità della riscossione; non è necessaria un'indicazione analitica di ogni elemento, purché le informazioni siano sufficientemente univoche.

  • D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6

    È richiesta l'indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo.

    La cartella non deve necessariamente riportare una descrizione dettagliata e analitica, ma deve contenere gli elementi essenziali per comprendere l'origine e l'ammontare del debito.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti tributari devono essere motivati in modo tale da permettere al contribuente di conoscere la pretesa e predisporre un'adeguata difesa; nel caso concreto tale esigenza è stata ritenuta soddisfatta.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, applicato anche agli atti tributari secondo modalità compatibili con la loro funzione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    Il cessionario risponde solidalmente dei debiti tributari del cedente nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

    La disposizione introduce una responsabilità solidale dipendente del cessionario o conferitario d'azienda per imposte e sanzioni derivanti da violazioni tributarie del cedente. La responsabilità è soggetta a limiti temporali, quantitativi e al beneficio della preventiva escussione, ove concretamente praticabile.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, artt. 16 e 32

    Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

    L'estensione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ai conferimenti è stata considerata dalla Corte di portata ricognitiva e non innovativa, poiché il conferimento costituisce una forma di trasferimento dell'azienda.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al principio di legalità delle sanzioni tributarie, ma la Corte non ha ravvisato un'applicazione retroattiva illegittima della disciplina.

  • L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 133

    Richiamato quale base normativa del regime di responsabilità collegato ai trasferimenti d'azienda e alla tutela dei crediti tributari.

  • Art. 2560 c.c.

    La disciplina civilistica dei debiti aziendali risultanti dai libri contabili non esclude né limita la speciale responsabilità tributaria prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che può riguardare anche debiti derivanti da violazioni non ancora accertate e non risultanti dalle scritture contabili.

  • Art. 1306 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazioni solidali, ma ritenuto non idoneo a escludere la speciale responsabilità tributaria del conferitario.

  • Articoli 23, 24 e 53 della Costituzione

    I principi di riserva di legge tributaria, diritto di difesa e capacità contributiva non impediscono al legislatore di prevedere una responsabilità solidale del conferitario, purché collegata a un rapporto giuridico con il soggetto debitore e delimitata dalla legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non deve necessariamente riportare ogni dettaglio dell'accertamento presupposto: è sufficiente che contenga indicazioni univoche e sintetiche tali da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
  • Chi acquisisce o riceve un'azienda, anche mediante conferimento, può essere ritenuto responsabile in solido per determinati debiti tributari del cedente o conferente, anche se relativi a periodi anteriori e anche se derivanti da violazioni non ancora definitivamente contestate al momento dell'operazione.
  • La responsabilità del cessionario o conferitario non è illimitata: occorre verificare i limiti temporali previsti dalla legge, il valore dell'azienda o del ramo trasferito e l'ammontare dei debiti risultanti dagli atti dell'amministrazione alla data del trasferimento.
  • Il beneficio della preventiva escussione del cedente deve essere valutato concretamente; se il debitore principale è cessato o l'escussione è divenuta impossibile, il Fisco può procedere direttamente nei confronti del cessionario o conferitario.
  • La possibilità di contestare giudizialmente la cartella e di articolare difese effettive tende a escludere, di per sé, una violazione del diritto di difesa.
  • Prima di acquisire o ricevere un'azienda è prudente richiedere la certificazione dei carichi tributari prevista dalla normativa e svolgere una due diligence fiscale, poiché l'assenza di debiti conosciuti o annotati nei libri contabili non esclude automaticamente la responsabilità tributaria del subentrante.

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