Sentenza del 03/05/2019 n. 2625 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica a mezzo pec - entrata in vigore disciplina processo tributario telematico - sanatoria per raggiungimento dello scopo - notifica inesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso introduttivo è stato ritenuto inammissibile per inesistenza della notificazione. L'inammissibilità poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, anche se l'Agenzia delle Entrate non aveva proposto uno specifico gravame sul punto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione del ricorso effettuata a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico. In tale periodo, la notificazione telematica non era riconducibile ad alcun modello legale previsto per il processo tributario e doveva quindi considerarsi giuridicamente inesistente, non semplicemente nulla. Di conseguenza, non poteva essere sanata per raggiungimento dello scopo, neppure per effetto della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario telematico
La notificazione a mezzo PEC nel processo tributario è valida solo a partire dall'entrata in vigore della disciplina che la contempla. Una notificazione telematica eseguita anteriormente non è conforme a un modello legale.
Principio del raggiungimento dello scopo
Il principio non può sanare una notificazione giuridicamente inesistente; la sanatoria può operare per vizi meno radicali, ma non quando manca del tutto un modello legale di riferimento.
Regole sull'inammissibilità del ricorso introduttivo
L'inammissibilità derivante dall'inesistenza della notificazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di specifica impugnazione della parte resistente.
Massime di principio
- Una notificazione telematica effettuata prima che la relativa modalità sia stata espressamente introdotta e regolata nel rito applicabile può essere considerata inesistente, non semplicemente irregolare o nulla.
- La costituzione in giudizio della controparte non sana automaticamente una notificazione inesistente: il raggiungimento dello scopo opera solo quando esiste una notificazione riconducibile, almeno in astratto, a un modello legale.
- Prima di utilizzare PEC o altre modalità telematiche occorre verificare la data di entrata in vigore della disciplina che ne autorizza l'impiego nel procedimento specifico.
- L'inammissibilità del ricorso derivante da un vizio radicale della notificazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in fasi successive del processo e anche senza un'apposita censura della controparte.
- La verifica della validità della notifica deve essere distinta dalla verifica dell'effettiva conoscenza dell'atto: la conoscenza concreta non è sempre sufficiente a sanare l'inesistenza giuridica della notificazione.
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