Sentenza del 03/05/2019 n. 2646 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale- IRAP - Professionista- L'elevata entità di compensi in favore di terzi non è di per se stessa indice di sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso che l'elevato ammontare dei compensi corrisposti a terzi costituisca, di per sé, prova dell'autonoma organizzazione. La collaborazione di altri professionisti è stata ritenuta compatibile con l'assenza di una struttura organizzativa autonoma e, nel caso descritto, addirittura confermativa di tale inesistenza. Pertanto, il professionista non è stato ritenuto assoggettabile a IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a IRAP di un professionista che aveva sostenuto plurimi compensi in favore di terzi per collaborazioni rese da altri professionisti. Il punto centrale era stabilire se l'elevata entità di tali compensi dimostrasse l'esistenza di un'autonoma organizzazione, requisito necessario per l'applicazione dell'IRAP al lavoro autonomo.
Massime di principio
- Per applicare l'IRAP a un professionista non è sufficiente dimostrare l'elevato ammontare dei compensi pagati a collaboratori o terzi: occorre provare l'esistenza concreta di un'autonoma organizzazione.
- La collaborazione con altri professionisti, se priva di una struttura stabile e organizzata riferibile al contribuente, può essere considerata una sostituzione o integrazione dell'attività personale e non un indice decisivo di autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere complessiva e concreta, considerando beni strumentali, personale dipendente, stabilità della struttura, potere organizzativo e impiego di risorse eccedenti il minimo necessario per l'attività professionale.
- L'entità quantitativa delle spese o dei compensi a terzi, isolatamente considerata, non consente di presumere automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
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