Sentenza del 03/05/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
TRIBUTI LOCALI - IMU - motivazione dell'atto per relationem - art. 7, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 235 del 14/11/2017, relativo all'annualità 2014 e all'importo di 1.131,00 euro, lamentando il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. In particolare, sosteneva che l'atto non indicasse adeguatamente l'aliquota applicata, che contenesse un errore di calcolo e che non fossero stati allegati gli atti normativi, le delibere e i regolamenti comunali posti a fondamento della pretesa. In via subordinata chiedeva di rideterminare l'imposta in circa 365,00 euro. Il Comune eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per il deposito cartaceo a fronte di una notifica effettuata via PEC.
La decisione
La Commissione ha respinto preliminarmente l'eccezione del Comune, ritenendo ammissibile il deposito cartaceo perché, all'epoca, il processo tributario telematico non era obbligatorio e anche l'ente resistente si era costituito in forma cartacea. Nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze della contribuente. L'obbligo di allegazione riguarda soltanto gli atti non conosciuti o non ordinariamente conoscibili dal contribuente; pertanto, le fonti normative e gli atti regolamentari comunali, pubblicati secondo legge, non devono essere materialmente allegati all'avviso. L'atto è stato giudicato sufficientemente motivato perché il riepilogo degli immobili, parte integrante dell'avviso, indicava immobili, ubicazione, dati catastali, rendite, quote di possesso, periodi imponibili e aliquota del 10,6%. È stata inoltre ritenuta corretta la determinazione dell'imposta, considerando la vendita di uno degli immobili il 6 marzo 2014 e il conseguente calcolo per soli due mesi. Il ricorso è stato quindi respinto e la contribuente è stata condannata al pagamento di 250,00 euro di spese di giudizio, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione e di allegazione dell'atto impositivo non impone di allegare atti normativi o regolamentari già conoscibili dal contribuente attraverso la loro pubblicazione legale. L'avviso deve comunque contenere elementi sufficienti a consentire la verifica della pretesa tributaria.
Cassazione civile, sentenza n. 13105/2012
Gli atti normativi, comprese le fonti secondarie pubblicate secondo legge, si presumono giuridicamente conosciuti e non devono essere materialmente allegati all'avviso di accertamento.
Cassazione civile, sentenza n. 26644/2017
L'obbligo di allegazione previsto per gli atti richiamati nella motivazione opera per quelli non conosciuti o non ordinariamente conoscibili dal contribuente; non riguarda le delibere e i regolamenti comunali aventi contenuto normativo e regolarmente pubblicati.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento IMU può essere motivato per relationem senza allegare delibere, regolamenti e altre fonti normative pubblicate secondo legge, poiché tali atti sono considerati ordinariamente conoscibili.
- La motivazione è normalmente sufficiente quando l'avviso, o un suo allegato integrante, identifica gli immobili, i dati catastali, la rendita, la quota di possesso, il periodo imponibile e l'aliquota applicata, consentendo al contribuente di ricostruire il calcolo.
- La mancata indicazione dell'aliquota determina un vizio di motivazione solo se l'aliquota non è ricavabile dall'avviso o dai suoi allegati e il contribuente non può verificare agevolmente la pretesa.
- Per gli immobili venduti durante l'anno, l'IMU deve essere calcolata in proporzione ai mesi di possesso, secondo le regole applicabili all'annualità considerata; la vendita può quindi ridurre il periodo imponibile.
- Gli atti normativi o amministrativi non devono essere allegati quando sono legalmente pubblicati e accessibili; diversa valutazione può riguardare atti individuali, perizie, conteggi o documenti non conoscibili dal contribuente e concretamente necessari per comprendere la pretesa.
- Le contestazioni di calcolo devono essere supportate da una ricostruzione analitica alternativa; la mera affermazione di un errore non è sufficiente se l'avviso contiene dati completi e verificabili.
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