Sentenza del 03/05/2019 n. 1130 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sostenendo che il certificato FORM A, necessario per ottenere il trattamento tariffario preferenziale e l'esenzione dal dazio, dovesse essere valido e prodotto al momento della presentazione della merce in dogana. Secondo l'Agenzia, il certificato sostitutivo emesso successivamente all'importazione non avrebbe potuto sanare l'irregolarità del certificato originario, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla normativa unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e confermato l'annullamento della pretesa impositiva. Ha stabilito che, se il certificato originario è stato rifiutato per una ragione tecnica, come l'apposizione di un timbro diverso da quello ufficialmente comunicato dallo Stato esportatore, è possibile produrre successivamente un certificato sostitutivo. Nel caso concreto, il certificato sostitutivo era stato riconosciuto genuino dall'autorità venezuelana competente e poteva quindi giustificare il trattamento tariffario preferenziale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 85
"qualora non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a seguito ad errori od omissioni involontari o ad altre circostanze particolari"; oppure "se viene debitamente dimostrato alle autorità doganali che è stato rilasciato un certificato di origine, modulo A, il quale non è stato accettato all'atto dell'importazione per motivi tecnici"
Il certificato d'origine può essere rilasciato successivamente all'esportazione solo in via eccezionale, tra l'altro quando il certificato originario non sia stato accettato per motivi tecnici.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 81
La disposizione rientra nella disciplina della prova documentale dell'origine preferenziale e del corretto utilizzo dei certificati d'origine.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94, comma 5
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina dei certificati d'origine e alle verifiche sulla loro validità.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 890
Prevede la possibilità di ottenere sgravio o rimborso quando il certificato d'origine venga presentato dopo l'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201
È stato invocato dall'Agenzia con riferimento alla nascita dell'obbligazione doganale e al recupero dei dazi.
Codice doganale italiano, legge n. 374/1990, art. 9
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale sull'effetto definitivo dell'accertamento doganale dopo l'accettazione della dichiarazione e la liquidazione dei diritti.
Massime di principio
- Il certificato d'origine è principalmente un mezzo di prova del diritto al trattamento tariffario preferenziale e la sua mancata presentazione immediata non esclude automaticamente tale diritto.
- La produzione ex post di un certificato sostitutivo non è sempre ammessa: deve ricorrere una delle ipotesi eccezionali previste dalla normativa, in particolare il rifiuto del certificato originario per una ragione tecnica.
- La diversità del timbro rispetto al facsimile ufficiale costituisce una ragione tecnica idonea a consentire il rilascio e la produzione di un certificato sostitutivo dopo l'importazione.
- La genuinità del certificato sostitutivo deve essere verificata dall'autorità dello Stato esportatore; una volta accertata, le autorità doganali dello Stato importatore devono, in linea di principio, riconoscerne le valutazioni.
- In casi analoghi è essenziale documentare il motivo tecnico del rifiuto del certificato originario, la regolare emissione del certificato sostitutivo e la conferma ufficiale della sua autenticità da parte dell'autorità esportatrice.
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