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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34364/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata dal saldo 2014 al 2018, per complessivi euro 92.851,96, assumendo di svolgere un'attività priva del presupposto dell'autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo che dai costi documentati emergessero elementi di autonoma organizzazione: spese di pubblicità rilevanti e annuali, compensi a procacciatori di affari e ulteriori spese per servizi deducibili, tali da superare il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2, 3, comma 1, lett. b), e 5-bis del d.lgs. 446/1997, nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione nonostante la prova dell'assenza di personale stabile e della limitatezza dei mezzi impiegati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, con violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992, 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. e norme CEDU/Cartabia UE richiamate; 3) nullità per motivazione contraddittoria sul rilievo del valore assoluto dei compensi e dei costi; 4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omesso esame delle prove e delle difese sulla pretesa essenzialità degli strumenti di lavoro e sulla mancanza del presupposto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi sull'IRAP, valorizzando elementi istruttori incontestati e documentati che mostravano un'organizzazione non limitata al minimo indispensabile. Ha inoltre escluso la nullità della motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione presente, coerente e intellegibile, idonea a superare il "minimo costituzionale". Ha infine rilevato che le censure del ricorrente miravano sostanzialmente a un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 2

    richiamato come norma che individua il presupposto impositivo IRAP, da leggere in combinato con le altre disposizioni sull'autonoma organizzazione

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 3, comma 1, lett. b)

    richiamato quale norma relativa ai soggetti passivi e al presupposto dell'imposta, in relazione all'attività svolta dal contribuente

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 5-bis

    richiamato quale disposizione applicabile alla determinazione del presupposto impositivo nel caso dell'attività professionale o assimilata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte conferma la valutazione della CTR sulle risultanze documentali e sull'insussistenza di un errore di diritto nel riparto probatorio

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, senza che la Corte ravvisi violazioni nella decisione impugnata

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in tema di capacità contributiva, non ritenuto violato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per motivazione

  • art. 36, primo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla motivazione

  • art. 47 CDFUE

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 52, § 3, CDFUE

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo quale parametro per dedurre omessa pronuncia, esclusa dalla Corte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per contestare l'apprezzamento delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza e vizi motivazionali

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sul perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione

  • d.l. n. 83/2012, art. 54

    richiamato quale intervento normativo che ha ristretto il vizio di motivazione denunciabile in cassazione

  • l. n. 134/2012

    richiamata in relazione alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione non può essere esclusa o affermata in modo astratto sulla sola base dell'ammontare dei compensi percepiti; occorre verificare se, per natura e destinazione, i costi e i mezzi impiegati eccedano il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
  • Quando la sentenza di merito valorizza spese rilevanti di pubblicità, collaborazione di terzi e altri costi documentati come indici di un apparato organizzativo ulteriore rispetto al minimo necessario, la motivazione è coerente se collega tali elementi alla nozione di autonoma organizzazione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti, trattandosi di giudizio di merito riservato al giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia obiettivamente incomprensibile; non basta la semplice insoddisfazione della parte per l'esito della valutazione delle prove.
  • La denuncia di omesso esame delle prove non può tradursi in una critica alla valutazione complessiva del compendio istruttorio quando la sentenza impugnata mostri di avere considerato i dati rilevanti e di averli apprezzati in modo logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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