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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26754/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, relativo a una cava per l’estrazione di materiali inerti sita nel territorio comunale, con richiesta di imposta, interessi e sanzioni per omessa dichiarazione e parziale versamento. In primo grado il ricorso originario era stato accolto solo in parte, anche con riduzione dell’imponibile per una porzione catastalmente individuata come in comproprietà. La sentenza d’appello aveva confermato in sostanza la riduzione del valore venale delle aree destinate ad attività estrattiva, ancorandola alla stima delle aree fabbricabili della sottozona D/3 secondo una deliberazione di Giunta comunale. La società concessionaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione di norme sull’IMU e dei criteri di determinazione del valore venale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la stima della Giunta comunale invece di quella del Consiglio comunale; con il secondo deduceva nullità della sentenza e violazione delle regole sul rilievo probatorio e sulla motivazione, assumendo che la delibera di Giunta non fosse stata ratificata e comunque confermasse i valori del Consiglio comunale. La società contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sul proprio motivo di appello relativo alla soggezione ad IMU della porzione catastale indicata, per asserita errata classificazione urbanistica, e omesso esame del fatto decisivo che quella porzione sarebbe stata in gran parte ricompresa in sottozona F/2. In pendenza di giudizio, la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione per definizione agevolata della lite ai sensi della L. 197/2022, allegando domanda e pagamento della rata dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che la lite rientrava tra quelle definibili, che la contribuente aveva depositato tempestivamente domanda e prova del versamento dell’importo dovuto, e che non risultava ancora notificato un diniego da parte dell’ente impositore. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La Corte ha escluso anche la debenza del doppio contributo unificato, perché l’estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando prevista e perfezionata con domanda tempestiva e pagamento dell’importo dovuto, determina l’estinzione del processo anche in Cassazione.
  • In presenza di disciplina speciale sulla definizione della lite, la Corte deve verificare solo l’avvenuto perfezionamento della procedura e l’assenza di un diniego già notificato, senza pronunciarsi sui motivi di ricorso nel merito.
  • Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate quando la legge speciale sulla definizione agevolata prevede espressamente tale regime.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura si applica solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Quando il regolamento dell’ente territoriale recepisce la definizione agevolata statale, il perfezionamento della procedura e l’effetto estintivo del processo si coordinano con le regole regolamentari locali, purché compatibili con la legge statale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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