Cassazione Civile, Ordinanza n. 26754/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, relativo a una cava per l’estrazione di materiali inerti sita nel territorio comunale, con richiesta di imposta, interessi e sanzioni per omessa dichiarazione e parziale versamento. In primo grado il ricorso originario era stato accolto solo in parte, anche con riduzione dell’imponibile per una porzione catastalmente individuata come in comproprietà. La sentenza d’appello aveva confermato in sostanza la riduzione del valore venale delle aree destinate ad attività estrattiva, ancorandola alla stima delle aree fabbricabili della sottozona D/3 secondo una deliberazione di Giunta comunale. La società concessionaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione di norme sull’IMU e dei criteri di determinazione del valore venale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la stima della Giunta comunale invece di quella del Consiglio comunale; con il secondo deduceva nullità della sentenza e violazione delle regole sul rilievo probatorio e sulla motivazione, assumendo che la delibera di Giunta non fosse stata ratificata e comunque confermasse i valori del Consiglio comunale. La società contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sul proprio motivo di appello relativo alla soggezione ad IMU della porzione catastale indicata, per asserita errata classificazione urbanistica, e omesso esame del fatto decisivo che quella porzione sarebbe stata in gran parte ricompresa in sottozona F/2. In pendenza di giudizio, la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione per definizione agevolata della lite ai sensi della L. 197/2022, allegando domanda e pagamento della rata dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che la lite rientrava tra quelle definibili, che la contribuente aveva depositato tempestivamente domanda e prova del versamento dell’importo dovuto, e che non risultava ancora notificato un diniego da parte dell’ente impositore. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La Corte ha escluso anche la debenza del doppio contributo unificato, perché l’estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Richiamato come norma sostanziale sulla base imponibile IMU e sul valore venale delle aree edificabili o assimilate.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato per i criteri di determinazione del valore delle aree ai fini dell’imposizione comunale.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato in relazione ai poteri regolamentari del Comune in materia tributaria locale.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sull’onere della prova.
Richiamati nei motivi di ricorso come norme sulla disponibilità e valutazione delle prove.
Richiamato nel ricorso incidentale e principale in relazione alla decisione secondo diritto.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni semplici.
art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sul giudizio tributario e sul rinvio alle regole del processo civile.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo incidentale.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, applicata dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Interpretato nel senso che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento dell’importo dovuto entro i termini previsti.
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per l’onere di presentazione della domanda per ogni controversia autonoma.
art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per lo scomputo di quanto già versato e per l’effetto prevalente della definizione rispetto alle pronunce non definitive.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la sospensione del processo su istanza del contribuente e per la regola sulle spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la declaratoria di estinzione del processo in caso di perfezionamento della definizione.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamati per il regime del diniego della definizione, del termine di impugnazione e della revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la facoltà dell’ente territoriale di estendere la definizione agevolata alle controversie tributarie in cui sia parte.
artt. 5 e 7 del regolamento comunale sulla definizione agevolata
Interpretati nel senso che la definizione si perfeziona con domanda e versamento e che il giudizio va dichiarato estinto con ordinanza.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato indirettamente per escludere la compensazione nei versamenti rateali previsti dalla definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando prevista e perfezionata con domanda tempestiva e pagamento dell’importo dovuto, determina l’estinzione del processo anche in Cassazione.
- In presenza di disciplina speciale sulla definizione della lite, la Corte deve verificare solo l’avvenuto perfezionamento della procedura e l’assenza di un diniego già notificato, senza pronunciarsi sui motivi di ricorso nel merito.
- Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate quando la legge speciale sulla definizione agevolata prevede espressamente tale regime.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura si applica solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Quando il regolamento dell’ente territoriale recepisce la definizione agevolata statale, il perfezionamento della procedura e l’effetto estintivo del processo si coordinano con le regole regolamentari locali, purché compatibili con la legge statale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26686/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26688/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26689/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26691/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26692/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26694/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →