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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08017/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nel corso di un accertamento ispettivo su una società esercente attività di ristorazione emersero irregolarità nelle prestazioni lavorative di alcuni dipendenti, con emersione di retribuzioni "fuori busta" e di rapporti qualificati come collaborazioni a progetto. Sulla base di tali elementi l'Ufficio procedette a un accertamento induttivo per l'anno d'imposta 2009, riprendendo a tassazione maggiori imposte e imputando ai soci utili extra-contabili. La CTP accolse i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR riformò la decisione favorevole ai contribuenti. In cassazione i ricorrenti articolavano sei motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse desunto l'inattendibilità delle scritture dalle dichiarazioni di due dipendenti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per la presenza di una decisione di segno diverso relativa all'annualità 2007 e per l'esito di un giudizio civile sulla veridicità delle dichiarazioni dei lavoratori; 3) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per il richiamo alla pronuncia sull'anno 2007; 4) violazione della disciplina sugli studi di settore e sulla soglia dei costi non contabilizzati, sostenendo che essi fossero inferiori al 10% del costo del personale e che la società risultasse congrua; 5) nullità della sentenza d'appello per omesso esame di argomentazioni svolte nelle controdeduzioni; 6) violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa per mancata riproduzione, nell'atto impositivo, delle dichiarazioni rese dai dipendenti. L'Agenzia delle Entrate non ha depositato tempestivo controricorso, limitandosi a costituirsi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso; il primo perché la presenza di lavoratori "in nero", nella specie ripetuta e riferita a più dipendenti e più periodi, poteva essere valorizzata ai fini della inattendibilità della contabilità, anche considerando la mancanza di prova contraria circa l'irrilevanza fiscale delle irregolarità; il secondo perché non era necessario esaminare una decisione relativa a un diverso anno d'imposta, basata su elementi mutevoli e senza prova del giudicato, mentre il richiamo al giudizio civile era generico; il terzo è stato assorbito; il quarto perché la norma invocata non era applicabile ratione temporis e, comunque, non era dimostrata la congruità rispetto al maggior reddito accertato; il quinto è stato ritenuto in parte assorbito e, prima ancora, inammissibile nella misura in cui denunciava il mancato esame di argomentazioni difensive; il sesto è stato respinto poiché i ricorrenti avevano comunque ricevuto il verbale ispettivo fondato su quelle dichiarazioni. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata tempestiva resistenza dell'Agenzia con controricorso. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento induttivo; la Corte ne ammette l'operatività in presenza di plurime e ripetute irregolarità tali da rendere inattendibile la contabilità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che spettava ai contribuenti dimostrare l'irrilevanza del lavoro nero ai fini dell'incremento di reddito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento; la Corte considera legittimo il ricorso a presunzioni ove sorrette da plurimi elementi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte reputa congrua la valutazione indiziaria operata dalla CTR.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato relativo a un diverso anno d'imposta; il motivo è stato assorbito e comunque non supportato da prova del passaggio in giudicato.

  • art. 1 d.P.R. n. 570/1996

    La Corte afferma che la norma non era ratione temporis applicabile al periodo d'imposta in contestazione.

  • art. 10 l. n. 146/1998

    Invocato in tema di studi di settore; la Corte rileva che non era dimostrato il rientro della società nei limiti di reddito rispetto a quello maggiore accertato.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La Corte esclude la violazione ritenendo sufficiente che il contribuente avesse ricevuto il verbale ispettivo contenente il riferimento alle dichiarazioni dei dipendenti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa; la Corte non ravvisa lesione, perché gli elementi posti a fondamento dell'accertamento risultavano conosciuti tramite il verbale ispettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3, comma 181, l. n. 549/1995

    Richiamato solo per spiegare il profilo temporale e l'inapplicabilità della disciplina invocata dagli odierni ricorrenti.

Massime di principio

  • L'inattendibilità della contabilità può essere desunta, ai fini dell'accertamento induttivo, non già dalla mera presenza episodica di lavoro irregolare, ma da irregolarità plurime, ripetute e riferite a più dipendenti e a più periodi, soprattutto quando esse siano supportate da ulteriori elementi indiziari.
  • In tema di accertamento fiscale, la prova contraria circa l'irrilevanza, ai fini reddituali, delle irregolarità emerse grava sul contribuente, il quale non può limitarsi a contestazioni generiche.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confrontarsi con decisioni rese in relazione a diversi periodi d'imposta, se fondate su elementi mutevoli e non assistite da prova del passaggio in giudicato; il richiamo a giudizi civili o ad altre annualità deve essere specifico e pertinente.
  • La deduzione della congruità rispetto agli studi di settore o di limiti quantitativi di non contabilizzato non è sufficiente se non viene dimostrata, in concreto, la riferibilità di tali dati al maggior reddito accertato.
  • Non sussiste violazione del diritto di difesa quando il contribuente abbia comunque avuto conoscenza, tramite il verbale ispettivo, degli elementi istruttori posti a base dell'accertamento, anche se l'atto impositivo non ne riproduca integralmente il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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