Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico in godimento da giugno 2015 da una propria iscritta. Il Tribunale aveva dichiarato illegittime le trattenute; la Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) deducendo la violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; 2) contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale, assumendo applicabile il termine breve ai ratei arretrati; 3) censurando la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi, ritenendo dovuti con diverso criterio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo i tre motivi contrari a un orientamento di legittimità consolidato. Ha confermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate perché si tratta di un prelievo patrimoniale riservato alla legge e non di un criterio di determinazione del trattamento pensionistico; ha ribadito che, quando è contestata l’indebita trattenuta e non la sola riliquidazione della pensione, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; ha infine confermato che gli interessi sulle somme trattenute decorrono dalle singole trattenute, quale data di maturazione del diritto alla restituzione. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore della resistente, di una somma in favore della Cassa delle Ammende e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati; la Corte ribadisce che tale autonomia non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato per sostenere la legittimità dell’intervento regolamentare della Cassa; la Corte ne esclude l’idoneità a fondare il prelievo in assenza di base legale.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
invocato quale norma di contesto sull’adeguamento dei sistemi previdenziali; non supera il limite per cui il contributo di solidarietà è riservato al legislatore.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come interpretazione autentica del quadro normativo; la Corte lo considera nel solco dell’orientamento che qualifica il prelievo come prestazione patrimoniale imposta.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato per sostenere la tenuta dell’autonomia regolamentare; non consente alle Casse di introdurre contributi di solidarietà su pensioni già liquidate.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede una base legale e non può essere introdotto da un atto della Cassa.
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati nel primo motivo e nel secondo; la Corte esclude la fondatezza delle censure e non ravvisa profili di illegittimità costituzionale.
art. 29 Regolamento Unitario della Cassa
richiamato dalla ricorrente; la Corte nega che il regolamento possa fondare il contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
delibere Cassa nn. 3/2013 e 10/2017
richiamate come base del prelievo; ritenute incompatibili con il principio del pro rata e con la riserva di legge ex art. 23 Cost.
art. 22 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
richiamato dalla ricorrente quale fonte del potere regolamentare; la Corte conferma che non legittima il contributo su trattamenti già liquidati.
richiamato nel primo motivo; non incide sull’esito della controversia.
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
richiamato nel secondo motivo; la Corte applica invece il principio della prescrizione ordinaria decennale nel caso di indebita trattenuta su pensione.
la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone liquidità ed esigibilità del credito; non si applica quando è controverso l’ammontare del trattamento per effetto di trattenute illegittime.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
la norma è riferita alla riliquidazione della pensione; non si applica all’indebita trattenuta derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la questione di costituzionalità perché il diverso regime rispetto alla riliquidazione pensionistica è giustificato dall’ambito applicativo della norma.
art. 38 Cost.
richiamato nel secondo motivo; non conduce a diversa soluzione rispetto alla prescrizione e alla legittimità del prelievo.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
richiamato per gli interessi; la Corte conferma la decorrenza degli interessi dalla maturazione del diritto alla restituzione, coincidente con i singoli prelievi.
richiamati per la disciplina degli interessi e della ripetizione dell’indebito; gli interessi legali decorrono dalla data dei prelievi sino al pagamento.
base della declaratoria di inammissibilità, poiché il ricorso è contrario a principi già affermati in modo consolidato.
la decisione è resa in conformità alla proposta non accettata; il mancato accoglimento comporta anche le conseguenze sanzionatorie previste.
applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con regolamento o delibera interna, un contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già liquidato, poiché un prelievo siffatto integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se la lite riguarda l’illegittima trattenuta su una pensione già in godimento, il diritto alla restituzione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
- La disciplina speciale dei ratei arretrati e delle riliquidazioni pensionistiche non si estende automaticamente alle azioni di ripetizione di somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo.
- Negli indebiti prelievi su prestazioni previdenziali, gli interessi legali sulla somma da restituire decorrono dalla data di ciascuna trattenuta, quale momento di maturazione del diritto alla ripetizione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte su questioni già ripetutamente decise in senso conforme.
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