Cassazione Civile, Ordinanza n. 14614/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda i compensi professionali spettanti ad avvocati dipendenti di un ente pubblico non economico per attività legale svolta in favore dell'amministrazione. I lavoratori avevano chiesto di accertare l'illegittimità delle trattenute operate dall'ente sui compensi relativi agli onorari maturati tra il 1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2012 e delle decurtazioni stipendiali applicate sugli onorari dovuti dal 1 gennaio 2013, perché effettuate per recuperare o coprire l'IRAP. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la traslazione dell'IRAP sui lavoratori per il periodo fino al 2014, ma aveva considerato legittima dal 2015 la prededuzione di una quota dell'8,5% dai fondi destinati ai compensi, ritenendo necessario rispettare la copertura della spesa pubblica. L'INPS ha proposto ricorso principale denunciando violazione delle norme sulla disciplina dei compensi e sostenendo che, pur non potendo l'IRAP essere posta formalmente a carico dei dipendenti, l'ente avrebbe potuto recuperarla mediante trattenute o accantonamenti ex post. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale contestando che il prelievo dell'IRAP sui fondi destinati ai compensi professionali realizzasse, di fatto, un'illegittima traslazione dell'imposta sui dipendenti, non consentita dalla legge, e lamentando inoltre vizi di motivazione e di riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'INPS sia il ricorso incidentale dei lavoratori, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Corte ha chiarito che i compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS hanno natura retributiva, spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, e non possono essere ridotti né mediante trattenuta diretta né mediante decurtazioni indirette dei fondi destinati ai dipendenti. Tuttavia, ha anche affermato che i compensi spettano solo entro i limiti eventualmente imposti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno; pertanto, il giudice di rinvio dovrà verificare, per le singole annualità, se tali limiti esistessero e in quale misura i compensi fossero effettivamente dovuti, applicando i principi sull'azione di adempimento e sull'onere della prova. La Cassazione ha inoltre precisato che, ove il fondo contenga somme eccedenti il tetto massimo retributivo, l'ente può usarne una parte per l'IRAP, ma non può comprimere il credito già sorto dei lavoratori al di sotto della misura loro spettante.
Norme richiamate
art. 1, commi 176-208, L. 23 dicembre 2005, n. 266
commi 178, 181, 185, 189, 192, 198, 199, 200, 206, 208
Le disposizioni sulla finanza pubblica e sulla costituzione dei fondi di personale impongono limiti di spesa e prevedono che le somme finalizzate ai compensi professionali dell'avvocatura interna siano comprensive degli oneri riflessi, ma non autorizzano la traslazione dell'IRAP sul dipendente.
art. 17, L. 31 dicembre 2009, n. 196
Richiamato come norma di contabilità pubblica e di copertura degli oneri finanziari, ma ritenuto non idoneo a incidere sul diritto retributivo del dipendente una volta sorto.
art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Norma richiamata nel quadro dell'IRAP e della sua soggezione a carico del datore di lavoro pubblico.
art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel motivo di ricorso e nella ricostruzione della disciplina IRAP.
art. 10-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Le amministrazioni pubbliche devono considerare, ai fini della base imponibile IRAP, anche le retribuzioni da erogare al personale dipendente.
art. 30, d.P.R. 31 luglio 1976, n. 411
Atto fondativo della quota di compensi spettante ai funzionari del ruolo professionale che svolgono attività legale, richiamato come base del diritto retributivo.
art. 33, CCNL 16 febbraio 1999
Richiamato quale fonte della disciplina collettiva integrativa dei compensi professionali degli avvocati dipendenti.
art. 6, comma 1, CCNI 8 gennaio 2003
Stabilisce che gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, in armonia con i principi dell'Avvocatura dello Stato e confermando i livelli di compenso previsti dal d.P.R. n. 411/1976 fino a nuova regolamentazione.
art. 21, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato come disciplina dell'Avvocatura dello Stato cui la contrattazione collettiva integrativa si ispira; prevede la ripartizione delle somme riscosse e delle competenze in caso di compensazione delle spese.
art. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90
Riforma la materia dei compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici; i compensi sono corrisposti secondo regolamenti e contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti retributivi e di bilancio previsti dalla norma.
art. 23-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Richiamato come limite retributivo generale cui i compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici devono essere computati.
art. 40, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato nel motivo incidentale sulla vincolatività della disciplina legale e contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico.
art. 45, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato nella parte decisoria come base del divieto di corrispondere trattamenti economici non fondati su legge o contrattazione collettiva.
Applicato nel senso che, nell'azione di adempimento, il creditore deve allegare titolo e scadenza del credito, mentre il debitore deve provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta decisione a prescindere dai fatti accertati.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il motivo di nullità della motivazione è stato respinto, perché la motivazione era esistente e intellegibile, pur se ritenuta non corretta nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- I compensi spettanti agli avvocati dipendenti di una pubblica amministrazione per l'attività professionale svolta hanno natura retributiva e trovano fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva e nel regolamento interno dell'ente.
- L'IRAP dovuta dalla pubblica amministrazione quale datrice di lavoro non può essere traslata sul dipendente, né con trattenute dirette né con decurtazioni indirette dei compensi professionali spettanti.
- La necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica e di copertura della spesa consente alla P.A. di quantificare ex ante i fondi e di accantonare le risorse necessarie per l'IRAP, ma non di comprimere ex post il credito retributivo già sorto del lavoratore.
- Se il diritto al compenso è previsto da una fonte legale o contrattuale, l'azione del dipendente è un'azione di adempimento: il creditore deve allegare la fonte e la scadenza del credito, mentre spetta al datore di lavoro provare l'adempimento o un'impossibilità non imputabile.
- I limiti di spesa fissati dalla legge o da atti organizzativi interni possono impedire ab origine il sorgere del diritto al compenso oltre una certa soglia; tali limiti, se non direttamente desumibili dalla legge, devono essere allegati e provati dall'amministrazione che li invoca.
- L'accantonamento contabile delle somme necessarie a coprire l'IRAP è compatibile con il principio di copertura della spesa pubblica solo se non altera l'ammontare dei compensi dovuti ai dipendenti secondo la fonte regolatrice del rapporto.
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