Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2025 del 31/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla società cooperativa il pagamento di somme per sgravi contributivi ritenuti indebitamente fruiti ai sensi dell'art. 1, comma 118, l. n. 190/2014. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla società. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la causale del credito, richiesta a pena di nullità dell'avviso di addebito, non potesse essere integrata mediante rinvio ad atti precedentemente notificati; (2) falsa applicazione dell'art. 1, comma 118, l. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 181, l. n. 208/2015, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'esonero contributivo non spetti al datore subentrante nell'appalto che assuma lavoratori già occupati dal precedente appaltatore, neppure per la parte residua del beneficio non ancora fruita dal datore cessante.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato, ai fini dell'individuazione della causale del credito, il rinvio per relationem ad atti precedenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, osservando che la sufficienza concreta di tali richiami attiene al giudizio di fatto del giudice di merito. Sul secondo motivo ha affermato che l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, l. n. 190/2014 non si applica all'impresa subentrante nell'appalto che assuma lavoratori già occupati a tempo indeterminato dal precedente appaltatore e per i quali quest'ultimo abbia già fruito del medesimo beneficio; inoltre, la norma dell'art. 1, comma 181, l. n. 208/2015 riguarda espressamente l'esonero dei commi 178 e 179 e non è estensibile al diverso esonero del comma 118. Non sono state liquidate spese di legittimità per difetto di attività difensiva apprezzabile dell'INPS, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.l. n. 78/2010
"a pena di nullità […] la causale del credito"
la causale del credito richiesta nell'avviso di addebito può essere soddisfatta anche per relationem mediante rinvio ad atti precedenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, se ciò consente l'immediata individuazione delle ragioni del credito; la concreta adeguatezza del richiamo è questione di fatto riservata al merito.
art. 1, comma 118, l. n. 190/2014
esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
il beneficio è riconosciuto per nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti temporali previsti, ma resta escluso per lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e per coloro per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione.
art. 1, comma 181, l. n. 208/2015
"il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto ... preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo ..."
la disciplina del subentro nell'appalto che consente di conservare il residuo esonero si riferisce testualmente soltanto all'esonero previsto dai commi 178 e 179 e non è estensibile all'esonero del comma 118.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla concreta idoneità degli atti richiamati per relationem non è consentito se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Un requisito di contenuto prescritto a pena di nullità di un atto può essere integrato anche mediante rinvio per relationem ad atti precedenti, purché questi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario e l'atto consenta l'immediata comprensione della pretesa.
- La verifica circa l'effettiva idoneità del rinvio per relationem a rendere intellegibili le ragioni del credito appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- L'esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge di stabilità 2015 non si estende automaticamente al datore di lavoro subentrante in appalto che assuma lavoratori già occupati a tempo indeterminato presso il precedente appaltatore e per i quali il beneficio sia già stato fruito.
- Le disposizioni che disciplinano la conservazione del residuo beneficio in caso di subentro nell'appalto vanno applicate solo nei casi espressamente previsti dal legislatore e non possono essere estese in via interpretativa a regimi agevolativi diversi.
- La clausola sociale del contratto collettivo può imporre il passaggio del personale nei rapporti tra privati, ma non modifica di per sé il rapporto contributivo verso l'ente previdenziale.
- rami
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