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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14613/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Le ricorrenti, avvocatesse dipendenti di enti previdenziali pubblici, chiedevano la corresponsione di compensi professionali accessori che l’ente aveva in parte trattenuto o decurtato per far fronte all’IRAP ritenuta a carico del datore di lavoro: in particolare, l’INPS aveva richiesto il recupero di somme asseritamente indebitamente pagate per il periodo 1.7.2010-31.12.2012 e aveva poi operato trattenute sugli emolumenti dovuti dal 1.1.2013 al 31.1.2017. Le lavoratrici sostenevano che l’IRAP non potesse essere traslata sul dipendente e che le trattenute violassero la disciplina legale, contrattuale e regolamentare dei compensi dell’avvocatura interna. In cassazione censuravano, con quattro motivi, la violazione delle norme sull’IRAP e sulla retribuzione degli avvocati dipendenti pubblici, la falsa applicazione delle fonti legali e contrattuali che regolano tali compensi, l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla disciplina applicabile a INPDAP e INPS e la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione della prova. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto legittimo l’accantonamento delle somme per IRAP e quindi legittime le trattenute e il recupero da parte dell’ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’appello di Bari e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese. La Suprema Corte ha affermato che i compensi professionali dovuti all’avvocatura interna hanno natura retributiva, spettano al netto dell’IRAP e non possono essere ridotti, né direttamente né indirettamente, mediante trattenute o accantonamenti che trasferiscano sul dipendente il peso dell’imposta. Ha inoltre precisato che la pubblica amministrazione può utilizzare per il pagamento dell’IRAP le risorse del fondo solo nei limiti in cui esse superino i vincoli retributivi fissati da legge, contrattazione collettiva o regolamento, eventualmente integrandole con risorse proprie esterne al fondo. La Corte ha anche qualificato l’azione proposta come azione di adempimento, con conseguente riparto dell’onere della prova secondo i principi ordinari: il creditore deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’adempimento o l’impossibilità non imputabile.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’IRAP grava sul datore di lavoro e non può essere traslata sul dipendente.

  • art. 1, comma 208, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro

    La Corte ne ricava che i compensi professionali sono comprensivi degli oneri riflessi del datore di lavoro, ma non dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 40, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Invocato quale norma sulla disciplina retributiva nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114

    Ha riformato la materia dei compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici; la Corte lo legge come conferma della natura retributiva e della spettanza secondo regolamenti, contrattazione collettiva e limiti di legge.

  • art. 33 CCNL 16 febbraio 1999, Comparto Enti pubblici non economici

    Fonte contrattuale richiamata per la disciplina dei compensi professionali dell’area professionisti/medici.

  • art. 6, comma 1, CCNI 8 gennaio 2003, area professionisti/medici

    Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati...

    La Corte lo interpreta come conferma della disciplina dei compensi tramite contrattazione e regolamenti interni, in armonia con i criteri dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 30 d.P.R. 28 gennaio 1976, n. 411

    Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all’80 per cento delle somme riscosse dall’ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato

    È la base originaria della quota di compensi accessori spettante agli avvocati dipendenti.

  • art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato come disciplina dell’Avvocatura dello Stato cui rinvia la contrattazione collettiva integrativa.

  • art. 2697 c.c.

    Applicato nel senso che, nell’azione di adempimento, il creditore deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel quarto motivo per contestare la decisione di merito assunta senza adeguato accertamento dei fatti e delle prove.

Massime di principio

  • I compensi spettanti all’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche hanno natura retributiva e sorgono dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno dell’ente, non dalla disciplina di contabilità pubblica.
  • L’IRAP è un onere fiscale a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata sul dipendente, né mediante trattenuta diretta né attraverso una riduzione indiretta delle somme spettanti.
  • La necessità di copertura della spesa pubblica consente alla P.A. di accantonare nel fondo le somme occorrenti a pagare l’IRAP solo nei limiti in cui il credito del dipendente sia già conformato da specifici vincoli di legge, di contrattazione o regolamentari; non consente, invece, di comprimere ex post un credito retributivo già sorto.
  • Quando il dipendente agisce per ottenere compensi professionali dovuti, si tratta di un’azione di adempimento: il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il datore di lavoro deve provare l’esatto adempimento o l’impossibilità non imputabile.
  • Se la normativa primaria o l’atto organizzativo interno fissano un tetto massimo al compenso, il giudice deve tenerne conto; se il limite deriva da atto interno, la sua esistenza deve essere allegata e provata dalla P.A. che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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