Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contributi previdenziali dovuti all'INPGI e asseritamente omessi per un collaboratore adibito a mansioni di addetto stampa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; il Comune aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello di Roma lo ha dichiarato improcedibile perché l'appellante non aveva tempestivamente notificato l'appello e il pedissequo decreto di comparizione. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto due censure: (1) violazione delle norme sulle notificazioni telematiche e sul domicilio eletto, sostenendo che il decreto di fissazione dell'udienza non era stato comunicato all'indirizzo PEC eletto, ma solo agli indirizzi PEC dei difensori; (2) violazione degli artt. 156, 436 e 112 c.p.c., sostenendo che la costituzione dell'INPGI con ampie difese di merito avrebbe sanato l'ipotetico vizio di omessa notifica dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte è valida anche se nell'atto siano stati indicati un domicilio fisico o un domiciliatario diverso, salvo che risulti una scelta esclusiva per un diverso indirizzo PEC, circostanza non allegata né risultante. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. riguarda solo l'inosservanza di forme in senso stretto e non la violazione di termini perentori. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
consente la riserva di deposito dell'ordinanza nel termine assegnato all'esito dell'adunanza camerale.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni/comunicazioni telematiche e domicilio PEC; la Corte ne afferma l'irrilevanza nel caso concreto, poiché la notifica al PEC del difensore è valida.
L. n. 221/2012
legge di conversione del d.l. n. 179/2012, richiamata solo per il quadro normativo delle comunicazioni telematiche.
art. 47 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione e domicilio, senza accoglimento della censura.
art. 82 r.d. n. 37/1934
richiamato dalla ricorrente sul regime del domicilio processuale, ma ritenuto non decisivo.
art. 136 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sul tema delle comunicazioni di cancelleria, senza rilievo decisivo nel caso.
art. 366 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente fra le norme processuali dedotte come violate.
art. 156 c.p.c.
la nullità non è rilevabile quando manca lo scopo solo per inosservanza di forme in senso stretto; la norma non opera per sanare la violazione di termini perentori.
art. 436 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare la declaratoria di improcedibilità del gravame.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa omissioni di pronuncia rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- È valida la notificazione eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, anche se nell'atto di costituzione siano indicati un domicilio fisico o un domiciliatario diverso, salvo che risulti una scelta esclusiva per un diverso indirizzo PEC espressamente allegata e provata.
- La nullità per mancato raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. opera solo per l'inosservanza di forme in senso stretto e non può essere invocata per neutralizzare la mancata osservanza di termini perentori disciplinati da norme specifiche.
- In sede di impugnazione, l'omessa notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità quando la legge ne imponga la tempestiva produzione/notifica e non sia configurabile una sanatoria per effetto della mera costituzione della controparte, ove il vizio attenga a un termine perentorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14613/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14614/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14662/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14666/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →