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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14666/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a una società cessionaria di azienda il pagamento di contributi asseritamente omessi in relazione a due ex socie lavoratrici di una cooperativa. Le lavoratrici erano state estromesse dalla compagine sociale; in un precedente giudizio la Corte d'appello di Catania aveva ritenuto che tale esclusione non incidesse sulla continuità del rapporto di lavoro e aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 30.11.2002 sino alla decisione. La società ha opposto l'avviso davanti ai giudici del merito, ma la Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 474 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la sentenza precedente non avesse accertato in modo espresso un rapporto subordinato e che quindi non si potesse applicare l'art. 2112 c.c.; 2) violazione degli artt. 474, 1206 e 1217 c.c. e omesso esame, deducendo che le lavoratrici non avevano ripreso servizio nonostante l'invito datoriale e che, venuta meno la pronuncia cautelare di reintegra, non vi sarebbe stata mora accipiendi né obbligo contributivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che l'esclusione era dipesa dal rifiuto delle lavoratrici di sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa dopo la modifica regolamentare adottata dalla cooperativa; 4) violazione degli artt. 12 prel., 1325 e 2533 c.c. e dell'art. 1 l. n. 142/2001, assumendo che, nel regime vigente ratione temporis, la cessazione del rapporto associativo dovesse necessariamente comportare anche la cessazione del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste di censure di violazione di legge e di omesso esame, miravano in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla persistenza, dopo l'esclusione, di un rapporto di lavoro subordinato e sulla sua opponibilità alla società cessionaria per effetto della cessione d'azienda. Ha richiamato i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. e l'onere di specifica indicazione del fatto storico omesso, rilevando in ogni caso la carenza di decisività dei fatti allegati. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha dato continuità al principio secondo cui, nel vigore dell'art. 1 l. n. 142/2001, prima della novella del 2003, la perdita della qualità di socio lavoratore di cooperativa non fa venir meno, di per sé, il rapporto di lavoro subordinato o autonomo instaurato con la cooperativa, che può proseguire anche dopo l'esclusione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia esecutiva della precedente decisione; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo le censure inammissibili perché dirette al fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere il giudicato della precedente sentenza; la Corte ha escluso che il ricorso potesse rimettere in discussione gli accertamenti di merito già compiuti.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato in tema di mora del creditore; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché volta a contrastare un accertamento fattuale del giudice di merito.

  • art. 1217 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1206 c.c. per escludere la mora accipiendi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che il motivo in realtà mirasse a contestare il merito dell'accertamento compiuto.

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato nel quarto motivo insieme agli artt. 1325 e 2533 c.c., ma la Corte non ha accolto la tesi secondo cui la cessazione del rapporto associativo comporti necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 1325 c.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della necessaria connessione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro; la Corte ha respinto la doglianza.

  • art. 2533 c.c.

    Richiamato in tema di esclusione del socio; la Corte ha affermato che l'esclusione dalla compagine sociale non estingue automaticamente il rapporto di lavoro.

  • art. 1, l. n. 142/2001

    Nel testo ratione temporis, è interpretato nel senso che la qualità di socio non è presupposto essenziale del rapporto di lavoro con la cooperativa, che può proseguire anche dopo l'esclusione del socio.

  • art. 9, l. n. 30/2003

    Citato come novella successiva che delimita temporalmente il principio applicato; la Corte applica il regime anteriore alla riforma.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sul fatto è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, con rigoroso onere di specificazione.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Richiamato per precisare l'onere del ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, la sua discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale citata per il rinvio della decisione all'adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto: se il motivo mira a sovvertire l'accertamento di merito sulla persistenza del rapporto e sulla sua opponibilità, esso è inammissibile fuori dai ristretti limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto storico deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e soprattutto la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Nel regime dell'art. 1 l. n. 142/2001 anteriore alla novella del 2003, la perdita della qualità di socio lavoratore di cooperativa non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro, che può proseguire sia in forma subordinata sia autonoma.
  • L'esclusione del socio dalla compagine sociale non è di per sé idonea a estinguere il rapporto lavorativo con la cooperativa, se dagli accertamenti di merito risulta la permanenza di un distinto rapporto di lavoro.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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