Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03160/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una banca aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2005 e 2006, sostenendo che nella determinazione della base imponibile dovessero essere dedotte anche quote di svalutazioni di crediti pregresse secondo il meccanismo di riparto previsto dall'art. 106 t.u.i.r. e dall'art. 6, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446/1997. Dopo un primo contenzioso concluso con rinvio, la controversia era rimasta limitata alla tempestività dell'istanza di rimborso per l'anno 2005. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione contro la sentenza di rinvio, deducendo la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 perché la CTR aveva ritenuto che il termine decadenziale di 48 mesi decorresse dal versamento del saldo IRAP del 20 giugno 2006 e non dai versamenti in acconto del 2005. Sosteneva quindi che l'istanza del 15 giugno 2010 fosse tardiva. La contribuente resisteva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che il motivo era costruito su un presupposto fattuale non condiviso dalla sentenza impugnata: la CTR aveva accertato che la domanda di rimborso riguardava il versamento a saldo dell'IRAP 2005, non i versamenti in acconto. Di conseguenza, la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    termine decadenziale di 48 mesi

    Il termine per presentare l'istanza di rimborso va verificato in relazione al tipo di versamento oggetto della domanda; nel caso deciso, la censura dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un fatto diverso da quello accertato dalla CTR.

  • art. 106 t.u.i.r.

    Richiamato dalla contribuente quale base del criterio di deduzione delle svalutazioni dei crediti pregresse nella determinazione della base imponibile.

  • art. 6, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dalla contribuente come disposizione di riferimento per la deducibilità delle svalutazioni dei crediti nel calcolo dell'IRAP.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel precedente motivo di ricorso definito in un giudizio interlocutorio; non è oggetto della decisione finale qui riassunta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia sia nel precedente giudizio di cassazione sia nell'unico motivo del ricorso odierno, ma la decisione finale si fonda sull'inammissibilità per difetto di confronto con l'accertamento di fatto.

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel precedente giudizio per la questione dell'appello incidentale tardivo nel processo tributario.

  • art. 334 c.p.c.

    Citatato nel precedente giudizio di appello in tema di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva; non è decisivo nella pronuncia finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità dell'Agenzia delle entrate, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato, non applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, richieda in realtà una nuova valutazione dei fatti storici già accertati dal giudice di merito.
  • Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi con l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza impugnata; se la censura presuppone un fatto diverso, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il rispetto del termine decadenziale va verificato in relazione alla specifica tipologia di versamento oggetto dell'istanza, ma tale verifica presuppone l'esatto accertamento del fatto controverso da parte del giudice di merito.
  • La deduzione di un errore interpretativo della norma non può essere utilizzata per ottenere surrettiziamente un nuovo esame del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione della vicenda concreta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.