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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni. L'ufficio contestava che la società, acquistate merci da fornitori e rivendutele ai clienti al prezzo di acquisto maggiorato di una percentuale a titolo di contributo spese, avesse indebitamente ridotto i ricavi e detratto Iva su diverse poste: contributi-spese, prestazioni promozionali, note di accredito emesse verso clienti non soci, note di variazione oltre l'anno e applicazione di aliquote Iva non corrette. La società sosteneva invece di operare come consorzio di acquisti, con ristorni legittimi degli sconti e dei premi ottenuti. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo inutilizzabili le risultanze del PVC per carenza di specifica indicazione dell'oggetto della verifica e reputando legittime le operazioni contestate. L'Agenzia ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) omessa motivazione sul rigetto dell'appello incidentale e sulla questione del limite temporale dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972 per le note di variazione; 2) violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto inutilizzabili le risultanze ispettive; 3) violazione delle norme su accertamento e Iva/Ires per non aver correttamente distinto tra sconti/abbuoni contrattuali, premi e attività di intermediazione, e per aver trascurato il quadro probatorio complessivo. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia su difetto di motivazione dell'atto impositivo, travisamento dei fatti e della prova, giudicato interno su alcuni rilievi e non applicabilità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate: ha ritenuto fondati il motivo sull'omessa pronuncia della CTR in ordine alla specifica censura relativa al limite temporale delle note di variazione e il motivo sulla erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle risultanze del PVC, affermando che la violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità degli elementi raccolti e che occorre una concreta deduzione del pregiudizio difensivo. Ha inoltre accolto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva escluso il quadro probatorio presuntivo e non aveva esaminato concretamente le ragioni delle riprese fiscali, anche con riferimento alla corretta distinzione tra sconti, premi e operazioni di intermediazione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni che la CTR aveva ritenuto assorbite, senza una statuizione di soccombenza impugnabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per il riesame dei motivi accolti e delle questioni incidentali assorbite, oltre che per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata indicazione, nell'atto autorizzativo o nel corso della verifica, delle specifiche ragioni dell'accesso non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove raccolte né la nullità dell'accertamento; il contribuente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • In materia di note di variazione e rettifiche Iva, occorre distinguere tra abbuoni o sconti previsti contrattualmente, che incidono direttamente sul corrispettivo, e premi o ristorni autonomi, la cui rilevanza fiscale va valutata in concreto alla luce della reale funzione economica dell'operazione.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi a una qualificazione astratta del rapporto o a una semplice affermazione di illegittimità formale, ma deve esaminare il complessivo quadro fattuale e probatorio posto a base della pretesa fiscale.
  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando la censura sia stata ritualmente devoluta e non risulti assorbita da una statuizione incompatibile o logicamente preclusiva.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni dichiarate assorbite dal giudice d'appello e non una statuizione di soccombenza effettivamente resa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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