Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni. L'ufficio contestava che la società, acquistate merci da fornitori e rivendutele ai clienti al prezzo di acquisto maggiorato di una percentuale a titolo di contributo spese, avesse indebitamente ridotto i ricavi e detratto Iva su diverse poste: contributi-spese, prestazioni promozionali, note di accredito emesse verso clienti non soci, note di variazione oltre l'anno e applicazione di aliquote Iva non corrette. La società sosteneva invece di operare come consorzio di acquisti, con ristorni legittimi degli sconti e dei premi ottenuti. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo inutilizzabili le risultanze del PVC per carenza di specifica indicazione dell'oggetto della verifica e reputando legittime le operazioni contestate. L'Agenzia ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) omessa motivazione sul rigetto dell'appello incidentale e sulla questione del limite temporale dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972 per le note di variazione; 2) violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 e dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto inutilizzabili le risultanze ispettive; 3) violazione delle norme su accertamento e Iva/Ires per non aver correttamente distinto tra sconti/abbuoni contrattuali, premi e attività di intermediazione, e per aver trascurato il quadro probatorio complessivo. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia su difetto di motivazione dell'atto impositivo, travisamento dei fatti e della prova, giudicato interno su alcuni rilievi e non applicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate: ha ritenuto fondati il motivo sull'omessa pronuncia della CTR in ordine alla specifica censura relativa al limite temporale delle note di variazione e il motivo sulla erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle risultanze del PVC, affermando che la violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità degli elementi raccolti e che occorre una concreta deduzione del pregiudizio difensivo. Ha inoltre accolto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva escluso il quadro probatorio presuntivo e non aveva esaminato concretamente le ragioni delle riprese fiscali, anche con riferimento alla corretta distinzione tra sconti, premi e operazioni di intermediazione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni che la CTR aveva ritenuto assorbite, senza una statuizione di soccombenza impugnabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per il riesame dei motivi accolti e delle questioni incidentali assorbite, oltre che per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
invocato come parametro della motivazione della decisione tributaria; la censura riguardava l'omessa motivazione sul rigetto dell'appello incidentale.
richiamato in relazione ai requisiti della sentenza della giustizia tributaria.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per il limite temporale delle note di variazione; la Corte rileva che il punto non era stato esaminato dalla CTR.
art. 12, comma 2, L. n. 212/2000
la sua violazione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle prove; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo.
richiamato con riferimento ai poteri di verifica e accesso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare omessa pronuncia e vizi di motivazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali.
richiamato nel motivo sulla rettifica del reddito d'impresa e sull'accertamento fiscale.
richiamato come base dell'accertamento Iva.
artt. 19 e 26, d.P.R. n. 633/1972
richiamati per la detrazione e per le variazioni dell'imponibile/Iva.
art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973
citato dalla CTR e discusso dalla Corte come riferimento inconferente, poiché l'Ufficio non aveva impostato la ripresa come abuso del diritto.
richiamato nel motivo incidentale sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
richiamato per l'omessa pronuncia su questioni dedotte in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nell'atto autorizzativo o nel corso della verifica, delle specifiche ragioni dell'accesso non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove raccolte né la nullità dell'accertamento; il contribuente deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In materia di note di variazione e rettifiche Iva, occorre distinguere tra abbuoni o sconti previsti contrattualmente, che incidono direttamente sul corrispettivo, e premi o ristorni autonomi, la cui rilevanza fiscale va valutata in concreto alla luce della reale funzione economica dell'operazione.
- Il giudice di merito non può arrestarsi a una qualificazione astratta del rapporto o a una semplice affermazione di illegittimità formale, ma deve esaminare il complessivo quadro fattuale e probatorio posto a base della pretesa fiscale.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando la censura sia stata ritualmente devoluta e non risulti assorbita da una statuizione incompatibile o logicamente preclusiva.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni dichiarate assorbite dal giudice d'appello e non una statuizione di soccombenza effettivamente resa.
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