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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41922/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con cui erano stati recuperati maggiori IRPEG, IRAP e IVA per presunte operazioni oggettivamente inesistenti, riguardanti fatture per lavori di facchinaggio emesse da soggetti ritenuti dediti a fatturazioni fittizie. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata dall'Amministrazione l'inesistenza delle operazioni e valorizzando la regolarità della contabilità della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme tributarie e civilistiche in tema di accertamento, detrazione IVA e riparto dell'onere della prova, sostenendo che, una volta forniti elementi indiziari sull'inesistenza delle operazioni, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la CTR avesse apoditticamente svalutato gli indizi raccolti e omesso di considerarli complessivamente. La contribuente intimata non si è costituita in cassazione, ma ha depositato istanza di sospensione per definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, in tema di IVA e costi dedotti, quando l'Amministrazione dimostra anche per presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni contestate; tale onere non può dirsi assolto mediante la sola esibizione delle fatture o mediante la regolarità formale della contabilità, perché tali elementi possono essere usati proprio per simulare operazioni fittizie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA e di deduzione dei costi, quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche con presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve fornire la prova positiva dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • La prova contraria dell'effettività delle operazioni non può essere desunta dalla sola esibizione delle fatture, dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei pagamenti, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito, davanti a un quadro indiziario serio e concordante sull'inesistenza delle operazioni, deve verificare se il contribuente abbia assolto l'onere probatorio contrario, e non limitarsi a valorizzare la mera regolarità contabile.
  • La valutazione degli indizi dell'Ufficio deve essere complessiva: la loro eventuale efficacia probatoria non può essere esclusa con affermazioni apodittiche o con la mera ritenuta genericità di singoli elementi se il quadro indiziario nel suo insieme è idoneo a sorreggere la presunzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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