Cassazione Civile, Ordinanza n. 41922/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con cui erano stati recuperati maggiori IRPEG, IRAP e IVA per presunte operazioni oggettivamente inesistenti, riguardanti fatture per lavori di facchinaggio emesse da soggetti ritenuti dediti a fatturazioni fittizie. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata dall'Amministrazione l'inesistenza delle operazioni e valorizzando la regolarità della contabilità della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme tributarie e civilistiche in tema di accertamento, detrazione IVA e riparto dell'onere della prova, sostenendo che, una volta forniti elementi indiziari sull'inesistenza delle operazioni, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la CTR avesse apoditticamente svalutato gli indizi raccolti e omesso di considerarli complessivamente. La contribuente intimata non si è costituita in cassazione, ma ha depositato istanza di sospensione per definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, in tema di IVA e costi dedotti, quando l'Amministrazione dimostra anche per presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni contestate; tale onere non può dirsi assolto mediante la sola esibizione delle fatture o mediante la regolarità formale della contabilità, perché tali elementi possono essere usati proprio per simulare operazioni fittizie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla deducibilità dei costi.
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla detrazione IVA e alla documentazione delle operazioni.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del potere di accertamento fondato su elementi presuntivi.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base del potere di accertamento IVA fondato su presunzioni.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta provata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe al contribuente la prova contraria.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva e agli indizi posti a fondamento dell'accertamento.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato con riferimento all'istanza di definizione agevolata depositata dalla contribuente, non esaminabile in questa sede.
Massime di principio
- In materia di IVA e di deduzione dei costi, quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche con presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve fornire la prova positiva dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
- La prova contraria dell'effettività delle operazioni non può essere desunta dalla sola esibizione delle fatture, dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei pagamenti, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
- Il giudice di merito, davanti a un quadro indiziario serio e concordante sull'inesistenza delle operazioni, deve verificare se il contribuente abbia assolto l'onere probatorio contrario, e non limitarsi a valorizzare la mera regolarità contabile.
- La valutazione degli indizi dell'Ufficio deve essere complessiva: la loro eventuale efficacia probatoria non può essere esclusa con affermazioni apodittiche o con la mera ritenuta genericità di singoli elementi se il quadro indiziario nel suo insieme è idoneo a sorreggere la presunzione.
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