Cassazione Civile, Ordinanza n. 21560/2025 del 27/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, fondato sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti riferite a fatture emesse da più soggetti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, riducendo i costi e la relativa IVA recuperati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente, ritenendo che la diminuzione dell'importo accertato fosse giustificata dalla documentazione prodotta e, in particolare, da pagamenti tracciabili e da una ricostruzione induttiva dei costi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme in tema di IVA e onere della prova, sostenendo che i pagamenti tracciabili non sono idonei a provare l'effettività di operazioni oggettivamente inesistenti e che il contribuente non aveva assolto il proprio onere probatorio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione non specificava quale ulteriore documentazione, oltre ai pagamenti, fosse stata valorizzata dal giudice di merito. Il contribuente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché connessi. Ha rilevato anzitutto un vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata era poco comprensibile e non indicava in modo chiaro quale documentazione, diversa dai mezzi di pagamento, avesse giustificato la riduzione dell'accertamento. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, quando l'Amministrazione dimostri anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni; tale prova non può essere data con la sola fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento, perché questi possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni fittizie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme IVA per censurare la decisione di merito in tema di operazioni inesistenti e detraibilità dell'imposta.
Richiamato come norma IVA coinvolta nella disciplina della fattispecie contestata.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con riferimento alla detrazione dell'IVA, esclusa in mancanza di prova dell'effettività delle operazioni.
La Corte ribadisce la ripartizione dell'onere della prova: una volta provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettività.
Evocato per il ricorso a presunzioni semplici da parte dell'Amministrazione finanziaria nella prova dell'inesistenza delle operazioni.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta insufficiente nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di IVA e onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per affermare che la motivazione deve superare il "minimo costituzionale" e non può essere meramente apparente.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
Citato in tema di deducibilità dei costi nei rapporti con operazioni soggettivamente inesistenti, distinto però dal caso in esame di operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
Richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato per i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei costi deducibili.
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni incombe sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrarne l'inesistenza.
- La sola esibizione di fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o l'allegazione di pagamenti tracciabili non sono, di per sé, sufficienti a provare l'effettività delle operazioni contestate, poiché possono essere strumenti di apparenza di operazioni fittizie.
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non specifica gli elementi probatori decisivi valorizzati dal giudice.
- Nei giudizi tributari, la valutazione della prova deve rispettare la corretta ripartizione dell'onere probatorio e non può fondarsi su una ricostruzione meramente equitativa o su affermazioni generiche circa la documentazione prodotta.
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