Cassazione Civile, Ordinanza n. 14347/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un utente del servizio idrico agiva per ottenere la declaratoria di non debenza di somme fatturate dal gestore a titolo di conguaglio per "partite pregresse" relative al periodo 2005-2011, deducendo la prescrizione del credito, l'illegittima applicazione retroattiva di atti amministrativi e l'erronea qualificazione del credito. Il giudice di pace accoglieva la domanda e il tribunale confermava. Il gestore ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse in via principale la legittimità di scelte tecnico-discrezionali delle autorità di regolazione del servizio idrico; con il secondo denunciava la violazione della disciplina normativa e regolatoria del servizio idrico integrato, sostenendo che i conguagli regolatori fossero legittimi, in quanto componenti tariffarie ammesse dal nuovo metodo tariffario e inserite di diritto nel contratto di utenza. La parte intimata non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la controversia sull'importo richiesto al singolo utente per la fornitura idrica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché attiene al rapporto individuale di utenza e alla sua esecuzione patrimoniale. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della censura prospettata, chiarendo che il recupero tramite conguagli regolatori non è precluso in astratto, ma è legittimo solo se riguarda costi imprevisti e imprevedibili, pertinenti e correlati al servizio reso, nonché oggettivamente dimostrati dal gestore; è invece illegittimo l'addebito agli utenti di errori di gestione o di pregressi deficit di bilancio privi di nesso di corrispettività. Per effetto dell'accoglimento parziale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Oristano in diversa composizione, affinché verifichi in concreto la legittimità dei conguagli richiesti alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
richiamato dalla parte attrice per sostenere la prescrizione delle somme richieste.
evocato nel motivo sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
evocato nel motivo sulla giurisdizione in relazione alle controversie sui pubblici servizi.
art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina del servizio idrico integrato.
la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio di recupero dei costi; solo costi in nesso di corrispettività possono confluire in tariffa.
art. 9 direttiva 2000/60/CE
richiamato come fonte del principio di recupero dei costi dei servizi idrici, ma interpretato nel senso che consente politiche tariffarie che coprano costi del servizio, non qualsiasi recupero retroattivo.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
richiamato quale base delle funzioni regolatorie dell'autorità di settore.
art. 10 d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011
richiamato per la predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato.
art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012
richiamato in tema di competenze dell'autorità regolatoria nella definizione delle componenti di costo ammissibili.
la disciplina tariffaria approvata dalle autorità di settore si inserisce di diritto nel contratto di utenza.
art. 154, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006
la tariffa è il corrispettivo del servizio; l'ente d'ambito determina la tariffa nel rispetto delle regole regolatorie; il gestore applica la tariffa così determinata.
art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
richiamato come disciplina della quantificazione e del riconoscimento delle partite pregresse.
delibera dell'Ente d'Ambito della Sardegna n. 18/2014
richiamata come atto che avrebbe autorizzato il recupero dei conguagli per partite pregresse.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
richiamato implicitamente nel principio secondo cui l'onere di provare imprevedibilità, pertinenza e corrispettività del costo retroattivamente richiesto grava sul gestore.
Massime di principio
- La controversia promossa dall'utente del servizio idrico contro il gestore per contestare l'importo della bolletta relativa a una specifica fornitura riguarda il rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che sia in discussione il titolo autoritativo dell'azione amministrativa.
- La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e può includere soltanto costi effettivamente pertinenti al servizio, coerenti con il principio di recupero dei costi e con il nesso di corrispettività tra prestazione e pretesa economica.
- Il recupero tramite conguagli regolatori non è vietato in assoluto, ma è legittimo solo se riguarda costi imprevisti e imprevedibili, non già costi di gestione ordinaria, errori di previsione o deficit pregressi scaricati sull'utenza.
- L'onere di dimostrare la legittimità del conguaglio, inclusi imprevedibilità del costo, pertinenza al servizio e congruità della quantificazione, grava sul gestore che lo pretende.
- Le determinazioni tariffarie delle autorità di settore si inseriscono automaticamente nel contratto di utenza, ma tale inserimento non consente l'addebito di poste prive di giustificazione economica o sinallagmatica rispetto al servizio reso.
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