Cassazione Civile, Ordinanza n. 15555/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di inviti al pagamento con cui l'Amministrazione doganale pretendeva dalla cooperativa, per gli anni d'imposta 2010-2013, le accise sull'energia elettrica da essa autoprodotta da fonti rinnovabili e poi fornita ai propri soci. La CTR aveva rigettato l'appello della cooperativa, ritenendo non applicabile l'agevolazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 504 del 1995 perché l'energia non era stata autoconsumata dalla produttrice ma ceduta a soggetti giuridicamente distinti; aveva inoltre escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 1, comma 911, della l. n. 208 del 2015, che estende l'agevolazione anche all'energia consumata dai soci delle cooperative, e aveva negato che la nozione di autoproduttore del d.lgs. n. 79 del 1999 potesse incidere sulla disciplina tributaria. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dato una lettura troppo restrittiva della norma agevolativa e avrebbe dovuto valorizzare lo schema mutualistico cooperativo e la qualifica di autoproduttore; 2) violazione dell'art. 1, comma 911, l. n. 208 del 2015 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., deducendo che tale disposizione sarebbe interpretativa e quindi applicabile anche agli anni precedenti; 3) violazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000, lamentando il mancato riconoscimento della tutela del legittimo affidamento e chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire se tale tutela valga pure rispetto al tributo e non solo a sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b), TUA spetta solo quando il soggetto autoproduttore consuma direttamente l'energia per sé, mentre non opera se l'energia è ceduta a soggetti diversi, come i soci della cooperativa; ha escluso che la nozione di autoproduttore del d.lgs. n. 79 del 1999 possa estendere la nozione fiscale di esenzione, essendo quella disciplina dettata per finalità diverse e con efficacia limitata al proprio ambito. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'art. 1, comma 911, l. n. 208 del 2015 ha portata innovativa e non interpretativa: l'estensione dell'esenzione alle cessioni ai soci è quindi operativa solo dal 1 gennaio 2016, non avendo la legge previsto una retroattività espressa. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che la tutela del legittimo affidamento ex art. 10 l. n. 212 del 2000 può incidere sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non comporta di regola l'esclusione del tributo dovuto; ha altresì negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza UE e rimettendo al giudice nazionale la verifica concreta dei presupposti. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995
"la previsione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), decreto legislativo n. 504/1992, riconosce il diritto all'esenzione solo ai soggetti autoproduttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che la consumano direttamente per sé"
L'esenzione si applica solo all'energia autoprodotta e consumata direttamente dal produttore; non si estende alla cessione a terzi, neppure se soci di una cooperativa.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999
"Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso dei soci delle società cooperative..."
La definizione di autoproduttore rileva solo ai fini del decreto che la contiene e non è idonea a determinare i soggetti esenti dalle accise nel TUA.
art. 1, comma 911, l. n. 208 del 2015
"il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta ... consumata dai soci delle società cooperative ..."
La norma ha portata innovativa ed estende l'agevolazione anche ai soci delle cooperative, ma solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, cioè dal 1 gennaio 2016.
art. 1, comma 999, l. n. 208 del 2015
"La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016"
In assenza di espressa retroattività del comma 911, l'estensione dell'esenzione opera solo dal 2016.
art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212 del 2000
"la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente ... non influisce sulla debenza dell'imposta, ma deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni"
La buona fede e il legittimo affidamento del contribuente possono escludere sanzioni e interessi, ma non impediscono la riscossione del tributo quando questo sia dovuto secondo la legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi sono stati proposti come censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la Corte di giustizia aveva già chiarito i principi rilevanti e non sussistevano ulteriori dubbi interpretativi decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale per l'energia elettrica autoprodotta va interpretata restrittivamente: spetta solo quando vi sia coincidenza tra produttore e consumatore finale dell'energia nei limiti previsti dalla legge.
- Una disposizione successiva che estende un'agevolazione tributaria a nuove ipotesi ha natura innovativa, non interpretativa, se introduce un ampliamento della disciplina prima esclusa; in tal caso non è retroattiva salvo espressa previsione.
- Le definizioni contenute in una normativa di settore emanata per finalità diverse da quelle fiscali non possono essere automaticamente trasposte nel regime delle accise, salvo un espresso rinvio o una compatibilità testuale e sistematica.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente, pur rilevante nell'ordinamento tributario, di regola incide sull'applicazione di sanzioni e interessi e non elimina il debito d'imposta quando il tributo sia legalmente dovuto.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la giurisprudenza unionale abbia già chiarito i principi rilevanti e la questione dipenda essenzialmente dall'applicazione al caso concreto da parte del giudice nazionale.
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