Cassazione Civile, Ordinanza n. 05424/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta applicata dalla cassa di previdenza sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, per alcuni periodi indicati nel giudizio di merito. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il prelievo e aveva condannato la cassa alla restituzione di quanto trattenuto; la corte d'appello aveva confermato tale decisione. In cassazione la cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa che disciplina le casse privatizzate e la previdenza dei commercialisti, sostenendo di poter introdurre il contributo di solidarietà in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, oltre che la violazione di norme costituzionali, dello statuto della cassa, delle delibere interne e dell'art. 115 c.p.c.; con il secondo, in via subordinata, ha contestato la decorrenza degli interessi, sostenendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale e l'erroneità della decorrenza degli accessori dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato: la cassa non può introdurre una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla prescrizione, affermando che l'azione di restituzione delle trattenute per contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non essendo il credito liquido ed esigibile ai fini del termine quinquennale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto della corte territoriale sulla mala fede della cassa nella trattenuta, non sindacabile in cassazione; inoltre, il tema della decorrenza degli interessi era già stato deciso in senso sfavorevole alla cassa in precedenti conformi. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.
art. 23 Cost.
la prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge, non da atti della cassa.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato come base per superare l'orientamento consolidato.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel senso da essa prospettato.
art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato dalla ricorrente per fondare il potere regolamentare della cassa, ma ritenuto non idoneo a giustificare la trattenuta.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
ritenuto privo di valenza decisiva per legittimare il contributo di solidarietà.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
ritenuto privo di valenza decisiva per legittimare il contributo di solidarietà.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza incidere sull'esito.
richiamato dalla ricorrente, ma non accolto.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale e la decorrenza degli interessi, ma la Corte ha affermato la prescrizione decennale.
richiamato dalla ricorrente sulla decorrenza degli interessi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dalla ricorrente per la ripetizione delle somme trattenute e gli accessori, ma il motivo è stato respinto in rito.
richiamato per la definizione agevolata e per l'inammissibilità del ricorso conformemente alla proposta non accettata.
applicato per la condanna della ricorrente a somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
posta a base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cassa previdenziale privatizzata non può introdurre, con proprie delibere o atti interni, un prelievo su una pensione già determinata che abbia natura di prestazione patrimoniale imposta: tale disciplina richiede una base legislativa.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto, il ricorso che ripropone questioni già risolte può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- L'azione di ripetizione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non essendo sufficiente invocare il termine quinquennale se il credito non ha i requisiti di liquidità ed esigibilità richiamati dalla parte.
- Le censure che mirano a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se non veicolate nei limiti del vizio motivazionale consentito, sono inammissibili in cassazione.
- La decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente trattenute può essere ricondotta alla mala fede dell'ente che ha operato il prelievo, ove tale accertamento sia stato compiuto dal giudice di merito e sia conforme a precedenti di legittimità.
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