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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia, che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento relativi a IRPEG e IVA per l'anno 2001. L'accertamento contestava l'indeducibilità di quote di ammortamento e la detrazione dell'IVA relative a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti, collegate alla realizzazione di uno stabilimento industriale. L'Ufficio ha dedotto, tra l'altro, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza in relazione agli effetti del condono fiscale e la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse alla società dimostrare la legittimità delle detrazioni e la propria buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, perché prospettavano questioni non adeguatamente riportate e, soprattutto, non risultanti essere state dedotte o esaminate nel giudizio d'appello. Ha invece rigettato il quarto e il quinto motivo, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse genericamente motivato: non individuava le specifiche fatture ritenute fittizie né indicava elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare che la società committente sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'inesistenza delle operazioni o dell'evasione a monte. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'ha condannata a rimborsare alla società contribuente le spese di lite, liquidate in 10.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 9

    Definizione automatica/condono fiscale

    La questione relativa agli effetti del condono non è stata esaminata nel merito dalla Corte, poiché i motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e per novità della questione in sede di legittimità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, articoli 19, 54 e 55

    In materia di IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza, effettiva o doverosa, del cessionario o committente rispetto all'evasione. La possibilità di utilizzare presunzioni non elimina l'obbligo di indicare specificamente i fatti e gli indizi posti a fondamento dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 39, comma 1, lettera d

    Per le imposte dirette, l'accertamento può fondarsi anche su presunzioni, purché siano indicate e adeguatamente valorizzate dall'Amministrazione.

  • Articolo 2697 del codice civile

    L'onere della prova deve essere ripartito secondo le regole ordinarie. Prima di gravare il contribuente della prova della propria buona fede o dell'effettività dell'operazione, l'Amministrazione deve allegare e dimostrare gli elementi oggettivi che rendano plausibile l'inesistenza dell'operazione o la conoscenza dell'evasione.

  • Articolo 115 del codice di procedura civile

    La decisione deve fondarsi sulle prove dedotte e sui fatti ritualmente acquisiti al processo; la censura dell'Agenzia non ha dimostrato una violazione rilevante di tale principio.

  • Articolo 112 del codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La censura dell'Agenzia è stata comunque ritenuta infondata nel merito.

  • Articolo 360 del codice di procedura civile

    La Corte ha esaminato i motivi nei limiti propri del giudizio di cassazione, dichiarando inammissibili quelli nuovi o non autosufficienti e infondati quelli privi di adeguato supporto giuridico o probatorio.

  • Articolo 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972

    L'Amministrazione può ricostruire la base imponibile IVA anche mediante presunzioni, ma deve fondarle su elementi concreti, oggettivi e adeguatamente esposti nell'avviso di accertamento.

  • Articolo 111 della Costituzione

    La motivazione della decisione giudiziaria deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; la relativa censura non ha tuttavia superato i rilievi di ammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, articoli 1, 36, 53 e 54

    Le disposizioni regolano il processo tributario, il contenuto della sentenza e i requisiti dell'appello. Nel giudizio di cassazione l'Agenzia non ha dimostrato adeguatamente che le questioni censurate fossero state tempestivamente sottoposte al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve individuare con precisione le fatture coinvolte e descrivere nell'avviso gli elementi concreti, anche presuntivi, che dimostrano l'inesistenza delle prestazioni o la consapevolezza del contribuente.
  • La mera irregolarità o inesistenza delle operazioni a monte non è automaticamente sufficiente per negare detrazione IVA o deduzione dei costi al committente: occorre dimostrare anche che il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.
  • Elementi come l'assenza di personale o mezzi del fornitore, la sua manifesta inidoneità economica, rapporti diretti con il fornitore effettivo o anomalie nella catena contrattuale possono costituire indizi validi, ma devono essere espressamente allegati e provati dall'Ufficio.
  • L'effettiva realizzazione materiale dell'opera e l'esistenza di pagamenti tracciabili sono elementi favorevoli al contribuente, ma non impediscono in assoluto l'accertamento; devono essere valutati insieme agli altri elementi del caso.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto al giudizio d'appello e i motivi devono essere autosufficienti, riportando gli atti e le argomentazioni necessari per consentire alla Corte di verificarli senza consultare autonomamente i fascicoli.
  • Un avviso di accertamento generico, privo dell'indicazione delle fatture contestate e degli indizi posti a fondamento della pretesa, può essere annullato per difetto di motivazione e per mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'Amministrazione.

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