Cassazione Civile, Ordinanza n. 25853/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti di una società per gli anni d’imposta 2007 e 2008. La CTP di Torino aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente; la CTR del Piemonte aveva poi accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, limitatamente a un rilievo relativo alla mancata applicazione dell’IVA su una transazione concernente l’obsolescenza di parti di ricambio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 21 d.P.R. 633/1972, per asserita errata interpretazione del contratto e attribuzione decisiva al contenuto di alcune fatture; (2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria ai sensi dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992; (3) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la CTR considerato il contenuto di alcune missive; (4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento delle sanzioni. Successivamente, però, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l’avvenuta definizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. 50/2017, con le relative domande, ricevute e quietanze di pagamento, e ha reiterato la richiesta con memoria successiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita agevolmente ai sensi dell’art. 11 d.l. 50/2017 e che non risultava presentata dall’Amministrazione finanziaria, entro il termine previsto, l’istanza di trattazione necessaria per evitare l’estinzione. La Corte ha quindi escluso una decisione di merito sui motivi di ricorso. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che, per effetto della declaratoria di estinzione, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i motivi dedotti come nullità della sentenza per vizi motivazionali e omessa pronuncia.
Sono invocati dalla ricorrente quale parametro interpretativo del contratto, ritenuto asseritamente mal applicato dalla CTR.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina IVA e alla corretta qualificazione dell’operazione fatturata.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, dedotta come violata per motivazione perplessa e contraddittoria.
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96
È applicato come base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria e della conseguente cessazione della materia del contendere.
art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017
"Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse"
La Corte interpreta la disposizione nel senso che, in assenza dell’istanza di trattazione da parte dell’Amministrazione finanziaria interessata, il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non trova applicazione quando il giudizio è definito con declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è stata definita con procedura agevolata e non risulta depositata, entro il termine stabilito, l’istanza di trattazione da parte del soggetto che vi ha interesse, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata preclude l’esame dei motivi di ricorso per cassazione, poiché viene meno l’interesse alla decisione di merito.
- In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile alla definizione agevolata.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
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