Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25853/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti di una società per gli anni d’imposta 2007 e 2008. La CTP di Torino aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente; la CTR del Piemonte aveva poi accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, limitatamente a un rilievo relativo alla mancata applicazione dell’IVA su una transazione concernente l’obsolescenza di parti di ricambio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 21 d.P.R. 633/1972, per asserita errata interpretazione del contratto e attribuzione decisiva al contenuto di alcune fatture; (2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria ai sensi dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992; (3) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la CTR considerato il contenuto di alcune missive; (4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento delle sanzioni. Successivamente, però, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l’avvenuta definizione agevolata della lite ex art. 11 d.l. 50/2017, con le relative domande, ricevute e quietanze di pagamento, e ha reiterato la richiesta con memoria successiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita agevolmente ai sensi dell’art. 11 d.l. 50/2017 e che non risultava presentata dall’Amministrazione finanziaria, entro il termine previsto, l’istanza di trattazione necessaria per evitare l’estinzione. La Corte ha quindi escluso una decisione di merito sui motivi di ricorso. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che, per effetto della declaratoria di estinzione, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è stata definita con procedura agevolata e non risulta depositata, entro il termine stabilito, l’istanza di trattazione da parte del soggetto che vi ha interesse, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata preclude l’esame dei motivi di ricorso per cassazione, poiché viene meno l’interesse alla decisione di merito.
  • In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile alla definizione agevolata.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.