Cassazione Civile, Ordinanza n. 12135/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati in motivazione, in particolare alla corretta distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e alle diverse regole probatorie che ne derivano.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo al 2005, fondato su fatture relative a operazioni ritenute inesistenti emesse da due fornitori. In primo e secondo grado era stata ritenuta legittima la ripresa a tassazione e il disconoscimento dei costi. Con il ricorso per cassazione la società articolava sei motivi: 1) omesso esame e nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione, deducendo che la fattispecie fosse stata male inquadrata, poiché non si sarebbe trattato di operazioni oggettivamente inesistenti; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa allegazione dei documenti richiamati nell'atto impositivo; 3) omesso esame sulla congruità dei prezzi di vendita degli autoveicoli e travisamento dei fatti; 4) mancata considerazione dell'asserita non conoscenza dei questionari inviati ai clienti; 5) omesso esame sulla consapevolezza della contribuente circa la pretesa frode; 6) omesso esame e violazione di legge sulla indeducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti, anche alla luce della modifica normativa del d.l. 16/2012. La Suprema Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da un contrasto irriducibile: nella parte narrativa qualificava le operazioni come soggettivamente inesistenti, mentre nella motivazione le trattava come oggettivamente inesistenti, rendendo incomprensibile la ratio decidendi e impedendo di capire quale disciplina e quale riparto dell'onere probatorio fossero stati applicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio"
Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè in presenza di anomalie motivazionali gravi come motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la dedotta mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocato nel secondo motivo per contestare la validità dell'avviso di accertamento in relazione all'omessa allegazione dei documenti richiamati.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Le passività dichiarate possono essere desunte anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA, l'inesistenza o la falsità delle indicazioni può essere provata anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per il riparto dell'onere della prova in presenza di presunzioni.
In tema di operazioni contestate, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni, mentre il contribuente deve provare la fonte legittima della detrazione o del costo.
Richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici e dell'onere della prova contraria.
Richiamato dal ricorrente come modifica normativa sulla deducibilità dei costi connessi a reati non colposi; il motivo resta però assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sentenza è nulla o comunque viziata quando presenta un contrasto irriducibile tra narrazione dei fatti e motivazione, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi e il regime giuridico applicato.
- La distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti è decisiva, perché incide sia sulla disciplina sostanziale sia sul riparto dell'onere della prova.
- Se l'Ufficio contesta fatture per operazioni inesistenti, deve fornire elementi probatori anche indiziari o presuntivi dell'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettività dell'operazione o la legittima fonte del costo o della detrazione.
- La mera regolarità formale delle scritture contabili, delle fatture o dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione quando tali elementi siano astrattamente falsificabili e siano in discussione operazioni inesistenti.
- Nel sindacato di legittimità successivo alla riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalie estreme, come motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
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