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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17908/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012 emesso dal Comune di Roma per un immobile di proprietà della Fondazione, nel quale erano ubicati la sede legale, uffici istituzionali e una biblioteca aperta al pubblico. La Fondazione aveva impugnato l’atto sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività culturali e altre attività assimilate, con modalità non commerciali. La CTP aveva annullato l’avviso per difetto di motivazione; la Corte tributaria di secondo grado aveva invece rigettato l’appello del Comune, ritenendo in sostanza provati sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo dell’esenzione. Con il ricorso per cassazione Roma Capitale deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto l’esenzione senza pretendere dalla contribuente la prova concreta dei presupposti, limitandosi a valorizzare statuto e finalità istituzionali; 2) nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione; 3) violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per difetto di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La Fondazione proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta che la sentenza non avesse confermato il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo, e ha rigettato il ricorso incidentale della Fondazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

    L’esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell’ente non commerciale sia il requisito oggettivo relativo all’uso dell’immobile per attività agevolate svolte in concreto con modalità non commerciali.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    richiamo ai fini IMU dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L’esenzione ICI è stata ritenuta operante anche ai fini IMU per effetto del richiamo normativo vigente ratione temporis.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare in concreto i presupposti dell’esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca, non sull’ente impositore.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente resta assorbita quando il primo motivo che investe la corretta ripartizione dell’onere probatorio è accolto.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    Invocato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento tributario.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di obbligo di motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni ICI/IMU spettanti agli enti non commerciali, il giudice deve verificare non solo la natura soggettiva dell’ente e la destinazione astratta dell’immobile, ma soprattutto che l’attività vi sia svolta in concreto con modalità non commerciali.
  • L’esenzione tributaria costituisce deroga al regime ordinario di imposizione e, come tale, deve essere provata da chi la invoca, con riferimento ai fatti concreti che integrano i presupposti normativi.
  • La mera previsione statutaria di finalità culturali, scientifiche o analoghe non è sufficiente a dimostrare il requisito oggettivo dell’esenzione se non è accertato come l’attività sia effettivamente esercitata nell’immobile.
  • In tema di ICI/IMU, l’avviso di accertamento deve essere motivato sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche dell’imposizione, ma non richiede l’analitica confutazione di tutte le possibili esenzioni astrattamente ipotizzabili; la prova della causa di esclusione grava sul contribuente.
  • Quando il giudice di merito omette di accertare il requisito concreto decisivo ai fini dell’agevolazione e sostanzialmente sposta sull’ente impositore l’onere della prova, la decisione è censurabile per violazione delle regole sull’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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