Cassazione Civile, Ordinanza n. 10736/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia riguardava due cartelle di pagamento relative a Iva, Irpef e contributo sanitario nazionale per l’anno d’imposta 1994, poi richiamate da un’intimazione di pagamento notificata nel 2016. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione sulle due cartelle, ritenendo non provata la notificazione di una cartella, irrilevanti eventuali atti interruttivi in presenza di vizi dell’atto prodromico e, comunque, maturata la prescrizione breve tra pignoramento del 2006, intimazione del 2010 e atto del 2016; aveva inoltre affermato la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. In cassazione l’agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione del regime di impugnazione degli atti presupposti, sostenendo che la mancata impugnazione del pignoramento e dell’intimazione successiva impedisse di far valere vizi degli atti precedenti; 2) errore sulla notifica di una cartella, sostenendo che il rifiuto del destinatario equivalesse a notifica a mani proprie; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo il termine decennale per crediti tributari e per sanzioni; 4) violazione delle norme sugli interessi, sostenendo il termine decennale anche per essi; 5) violazione dell’art. 2944 c.c., assumendo che i pagamenti eseguiti dal terzo pignorato interrompessero la prescrizione perché incompatibili con la volontà di contestare il debito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e parzialmente il terzo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha rigettato la seconda parte del terzo motivo, nonché il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo solo in parte l’originario ricorso della contribuente: ha dichiarato non dovute le sanzioni e gli interessi maturati oltre il quinquennio anteriore alla notifica dell’intimazione impugnata, mentre ha riconosciuto che i crediti principali Irpef, Iva e contributo sanitario nazionale erano soggetti a prescrizione decennale e che la mancata impugnazione dell’intimazione del 2010 aveva reso il credito irretrattabile, senza però convertire il termine prescrizionale breve in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
La mancata impugnazione di un atto successivo autonomamente impugnabile preclude di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica; il credito si consolida e non si può più contestare il solo vizio degli atti presupposti non impugnati.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione degli atti della riscossione.
art. 138, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto equivale a notificazione a mani proprie.
art. 26, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale disciplina della notificazione della cartella di pagamento e del rinvio alle forme processuali pertinenti.
art. 60, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di notificazione degli atti tributari.
Per i crediti tributari erariali principali (Irpef, Iva e contributo sanitario nazionale) si applica la prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
Si applica agli interessi accessori ai crediti tributari, che soggiacciono al termine quinquennale.
La scadenza del termine per impugnare atti della riscossione non converte la prescrizione breve in quella decennale, salvo il diverso caso dell’actio iudicati.
Richiamato nel terzo motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi accolta.
art. 20, comma 5, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale degli interessi; la Corte ha respinto tale tesi.
art. 20, comma 6, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’esito.
art. 77 d.P.R. 19 settembre 1973, n. 602
Richiamato con riferimento alla riscossione coattiva e agli interessi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo di atti della riscossione.
Il pagamento può interrompere la prescrizione solo se integra un riconoscimento del debito; i versamenti coattivi eseguiti dal terzo pignorato non valgono come riconoscimento imputabile al debitore.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni.
art. 14, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413
"Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi"
Il contributo sanitario nazionale segue, anche quanto a riscossione, la disciplina delle imposte sui redditi.
Massime di principio
- Quando un atto successivo della riscossione è autonomamente impugnabile e non viene impugnato, il credito diventa irretrattabile nei limiti deducibili contro quell’atto; non è più consentito far valere, in via tardiva, vizi o vicende estintive anteriori alla sua notificazione.
- La mancata impugnazione dell’atto successivo non determina la conversione automatica della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., perché tale effetto presuppone un titolo giudiziale o comunque un diverso meccanismo di stabilizzazione del credito.
- Per i tributi erariali principali, come Iva e Irpef, si applica la prescrizione ordinaria decennale, mentre per gli interessi accessori si applica, in via generale, la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.; la prescrizione degli interessi colpisce gli accessori maturati nel quinquennio anteriore all’atto interruttivo o alla notificazione rilevante.
- Le sanzioni tributarie seguono la disciplina speciale della prescrizione quinquennale prevista dal d.lgs. n. 472/1997.
- Un pagamento coattivo eseguito da un terzo nell’ambito dell’esecuzione forzata non vale, di regola, come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., mancando una volontà ricognitiva riferibile al debitore.
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